La nostra Fiduciaria

Aspetti civilistici – Fonti normative

L’amministrazione fiduciaria di beni è prevista dal nostro ordinamento con la legge 1966/39:

“sono società fiduciarie e di revisione quelle che, comunque denominate, si propongono sotto forma di impresa, di assumere l’amministrazione di beni per conto di terzi, l’organizzazione e la revisione contabile di aziende e la rappresentanza dei portatori di azioni e di obbligazioni.”

Da questa definizione, per quanto riguarda l’attività fiduciaria, si evince che:

La società fiduciaria svolge l’attività di amministrazione di beni;

I beni amministrati sono e rimangono di proprietà di terzi ( il Fiduciante ) ;

La società fiduciaria si intesta direttamente i beni e diversamente non potrebbe essere, in quanto la legge dice che, le fiduciarie amministrano beni “per conto di terzi” e non beni di terzi.

  • L’attività fiduciaria è un’attività riservata la cui autorizzazione è concessa dal Ministero delle Attività Produttive ( oggi MISE ) al quale è deputata anche l’attività di vigilanza.

Alcune società fiduciarie per tipologia (SpA) o per azionariato (banche) sono vigilate da Banca d’Italia per la parte antiriciclaggio e sono equiparate ad intermediari di primo livello.

  • Nello svolgimento dell’attività fiduciaria riservata la società ha Obbligo di tenere separati i beni di pertinenza dei clienti dai propri dandone adeguata evidenza nel proprio bilancio nei conti d’ordini.    Non vi è quindi confusione tra beni propri della Fiduciaria e beni dei Fiducianti.
  • Il mandato fiduciario non è un contratto tipico e viene ricondotto al mandato senza rappresentanza pur nella consapevolezza che la fiduciaria operi sempre per conto di un soggetto sul quale ricadono direttamente gli oneri civilistici e fiscali derivanti dall’esecuzione del mandato.

L’Intestazione Fiduciaria

Il Mandato Fiduciario è lo strumento giuridico che consente di:

Trasferire la proprietà formale e l’amministrazione di strumenti finanziari e beni da un soggetto, il Fiduciante, ad una società, la Fiduciaria.

E’ un contratto atipico. L’Istituto giuridico tipico di riferimento è, quello del mandato senza rappresentanza.

Come il mandatario, la società fiduciaria opera in nome proprio ma nell’esclusivo interesse del Fiduciante (mandante) in capo al quale permane la proprietà sostanziale, trasferendosi in capo alla società fiduciaria la sola legittimazione.

La Fiduciaria acquisisce la disponibilità del Bene non la Proprietà.

Gli elementi che caratterizzano il rapporto fiduciario sono:

  • La separazione di fatto tra effettiva proprietà e legittimazione formale (solo quest’ultima viene trasferita alla società fiduciaria, restando la prima di esclusiva pertinenza del fiduciante);
  • l’obbligo della Società fiduciaria di astenersi dall’esercitare qualsiasi attività relativa ai beni amministrati se non sulla base di preventive ed esclusive istruzioni scritte del fiduciante;
  • l’obbligo della Società Fiduciaria, previsto per legge, di operare sempre su base finanziaria completamente coperta o garantita. Di conseguenza non può in alcun caso contrarre debiti o assumere impegni finanziari per conto dei propri fiducianti, se non previa fornitura dei fondi necessari all’esecuzione di qualsiasi attività relativa ai beni amministrati;
  • il diritto del fiduciante alla restituzione, in qualsiasi momento dei beni affidati alla società fiduciaria ad eccezione dei mandati a favore di terzi.

CHI E’ IL FIDUCIANTE

Può essere una persona fisica o giuridica (di nazionalità italiana o estera) purché abbia capacità giuridica.

Quindi anche fondazioni, società semplici o trust, possono dare mandato alle fiduciarie.

I mandati possono essere conferiti da persone di nazionalità estera solo a condizioni di reciprocità, ovvero alle stesse condizioni alle quali può operare il cittadino italiano nel paese di residenza del soggetto estero.

Il fiduciante, all’atto della sottoscrizione del mandato fiduciario, dovrà:

  • dichiarare che non è un soggetto fallito;
  • dichiarare che i beni da amministrare sono di sua esclusiva proprietà;
  • dichiarare se sui beni da amministrare egli possieda diritti reali di godimento;
  • dichiarare se sui beni da amministrare sono affidati dal fiduciante nella sua qualità di imprenditore o nell’esercizio di impresa;
  • pagare il compenso alla società fiduciaria;
  • anticipare alla società fiduciaria i mezzi necessari per lo svolgimento del relativo incarico (provvista fondi).
  • La provvista può essere costituita, nel rispetto della normativa antiriciclaggio, mediante:
  • assegno circolare;
  • bonifico bancario

QUALI BENI PUÒ AMMINISTRARE UNA FIDUCIARIA

  • Disponibilità liquide
  • Certificati di deposito
  • Accettazioni bancarie e titoli di debito
  • Contratti in genere
  • Titoli di stato e sovranazionali
  • Quote di fondi comuni di investimento
  • Contratti di gestione patrimoniale
  • Polizze assicurative
  • Azioni ed obbligazioni quotate e non quotate
  • Quote di partecipazione al capitale di società a responsabilità limitata
  • Opere d’arte
  • Beni Immobili ( attraverso una specifica procedura e veicolo )

L’intestazione fiduciaria può essere attuata sia per beni già in possesso del fiduciante sia per beni acquistati su incarico dello stesso fiduciante, per suo conto ed a sue esclusive spese.

Il fiduciante può sostituire a sè altro soggetto trasferendogli a titolo oneroso o a titolo gratuito i beni oggetto del mandato, realizzando in tal modo il trasferimento della proprietà dei beni fiduciati, ferma restando l’intestazione degli stessi in capo alla società fiduciaria.

In entrambi i casi: il trasferimento della proprietà avviene in modo del tutto riservato

  • Il cliente ha la facoltà di revocare in ogni momento l’incarico di amministrazione fiduciaria.
  • Ovviamente anche la fiduciaria può rinunciare al mandato salvo fissare contrattualmente un congruo preavviso per la risoluzione.

A- MANDATO FIDUCIARIO per investimenti in titoli quotati

B- MANDATO FIDUCIARIO per partecipazioni societarie

C- MANDATO FIDUCIARIO come strumento accessorio agli adempimenti di obbligazioni contrattuali

D- MANDATO FIDUCIARIO come mezzo per la realizzazione di veicoli per la Protezione e Tutela dei Patrimoni immobiliari e mobiliari

Perchè ricorrere all’Intestazione Fiduciaria

  • Quando il fiduciante vuole o deve costituire vincoli (es, pegno) sui valori mobiliari intestati fiduciariamente a garanzia di finanziamenti ottenuti o degli impegni assunti in ambito societario.
  • Quando il fiduciante vuole aprire un rapporto presso intermediari esteri e non vuole gestire le procedure relative alla fiscalità.
  • Quando il fiduciante vuole mantenere una visione unitaria del patrimonio complessivo aggregando, grazie all’unicità dell’intestatario, le quote affidate ai vari intermediari finanziari, italiani ed esteri.

Intestazione Fiduciaria di Dossier Titoli

E’ lo strumento per rendere anonimo nel circuito bancario il possesso di titoli e valori. La fiduciaria riceve mandato avente per oggetto strumenti finanziari di  “largo mercato”, intervenendo sia nella compravendita dei beni, sia nel trasferimento diretto degli stessi.

Risultando tali beni sottoposti a dematerializzazione (obbligatoria o volontaria ex d.lgs. 213/98), qualsiasi trasferimento degli stessi dovrà avvenire tramite intermediari autorizzati.

La fiduciaria, procederà ad aprire – alle condizioni e clausole vigenti presso l’intermediario prescelto dal fiduciante – a proprio nome ma per conto dello stesso ed a sue esclusive spese,  un dossier titoli sul quale i beni acquistati o trasferiti verranno depositati.

Gli ordini di compravendita o di trasferimento di titoli verranno impartiti all’intermediario direttamente dalla fiduciaria dietro conferimento della provvista fondi ed in esecuzione delle istruzioni ricevute dal fiduciante.

Contratti di Gestione Patrimoniale

La fiduciaria può ricevere mandato avente per oggetto la sottoscrizione di un contratto di gestione individuale di portafoglio con il Gestore scelto dal cliente, sempre che questo sia fra quelli che hanno sottoscritto una apposita convenzione integrativa con la fiduciaria.

In tal modo il fiduciante ha la possibilità di vedere garantita la massima riservatezza sul proprio portafoglio gestito aggiungendo all’ordinario velo costituito dal segreto bancario, quello ulteriore della “schermatura” fiduciaria, impedendo così a terzi non autorizzati di venire a conoscenza, tramite canali formali od informali, dei propri beni.

Intestazione Fiduciaria di Polizze Assicurative o

“UNIT Linked”

Il fiduciante incarica la fiduciaria di procedere alla sottoscrizione di una polizza vita, in cui la fiduciaria figura come contraente.

  • Beneficiario può essere indicata la fiduciaria o un soggetto terzo.
  • Assicurato è la persona fisica sulla cui vita è stipulato il contratto

Alla scadenza della polizza (o al verificarsi dell’evento assicurato) la fiduciaria riscuote la somma  assicurata e la mette a disposizione della persona preventivamente designata dal fiduciante quale beneficiario.

l’Intestazione Fiduciaria nell’attività imprenditoriale

Quando il fiduciante vuole la riservatezza nelle iniziative imprenditoriali, evitando tensioni concorrenziali, distorsioni di prezzo

– Intestazione diretta di partecipazioni societarie

– Costituzione di società (anonimato presso il registro delle imprese)

– Sottoscrizione di aumenti di capitale

– Acquisto di partecipazioni da terzi

Quando si deve garantire il trasferimento di valori mobiliari ed il pagamento del prezzo nell’ambito delle compravendite di partecipazioni

Le operazioni devono rispettare limiti di legge e societari, anche con riferimento a prelazioni o patti di sindacato

La fiduciaria non può partecipare in società di persone.

 Intestazione Diretta di Partecipazioni Societarie                                                                          (trasferimento titoli dal fiduciante alla fiduciaria)

E’ l’operazione più semplice: il fiduciante trasferisce alla società fiduciaria nei modi consentiti dalla legge le azioni o le quote di s.r.l. Intestate al medesimo.  A libro soci dell’emittente e presso il registro delle imprese non compare più il nome del fiduciante quale socio.

Non verificandosi in tal caso alcun trasferimento di proprietà non è dovuta nè la tassa sui contratti di borsa nè l’imposta sostitutiva sul capital gain.

Eventuali vincoli reali (es. Usufrutto) sulle partecipazioni seguono l’intestazione.

Costituzione di Società

La fiduciaria può intervenire direttamente alla costuituzione di una società di capitale, previo specifico incarico del fiduciante stesso, sottoscrivendo e liberando integralmente la quota di capitale sociale; in tal caso viene garantito sin dall’origine l’anonimato sulla proprietà.

Sottoscrizione di Aumenti Di Capitale

L’intervento della fiduciaria può realizzarsi anche attraverso la sottoscrizione di aumenti di capitale deliberati nel pieno rispetto del diritto di opzione da parte dei soci.

Entrambe le operazioni hanno il requisito di garantire l’anonimato sin dall’origine con un rapporto esclusivamente tra l’emittente e la fiduciaria senza il coinvolgimento di terzi (come nel caso della compravendita).

Acquisto da Terzi

La fiduciaria può acquistare azioni o quote sostituendosi al cliente all’atto di acquisto stipulando con il venditore il fissato bollato o l’atto notarile.

La partecipazione acquistata deve essere completamente liberata.

I vincoli esistenti, se non decadono per la loro natura, permangono.

L’esistenza di patti parasociali cui dovesse aderire l’acquirente impone che la fiduciaria ne prenda visione prima della formalizzazione dell’acquisto per poter valutare l’operatività richiesta a seguito dell’adesione ai patti.

 Mandato Fiduciario come Strumento Accessorio agli Adempimenti di Obbligazioni   Contrattuali

  • Quando si deve rafforzare gli impegni a compravendere
  • Quando si deve assumere il ruolo di Escrow Agent in Escrow Agreement (soggetto garante)
  • Quando si devono attuare patti di sindacato azionario e/o parasociali in genere o dare esecuzione a piani di stock-option.

Per raggiungere un risultato che faccia collimare interessi anche contrapposti o che contenga gli individualismi a favore di uno scopo comune e superiore alle parti occorre una figura imparziale e confidenziale, che sia indipendente, riservata e sopravviva alla vita dei contraenti.

l’Indipendenza e la Riservatezza della FIDUCIARIA

L’Indipendenza della fiduciaria è garanzia dell’assenza di conflitti di interesse che è strumentale al raggiungimento degli obiettivi del fiduciante e/o dei terzi coinvolti nell’esecuzione del mandato.

La fiduciaria rappresenta il soggetto imparziale, per la propria indipendenza, che, ponendosi al di sopra delle parti, permette di amministrare gli aspetti più delicati e in conflitto tra loro contenuti in complesse e riservate pattuizioni.

Permette, inoltre, come nei casi di patti parasociali, di riunire più soggetti intorno ad un soggetto comune, vincolandoli sino al raggiungimento di un obiettivo condiviso.

La Riservatezza circa l’amministrazione fiduciaria di un bene, mantiene riservata l’effettiva proprietà e consente alla fiduciaria di porre in essere a nome proprio ma per conto del fiduciante attività in grado di soddisfare le più diverse esigenze sia in ambito finanziario sia in ambito societario anche a supporto di trust e patti di famiglia.

Soggetti non legittimati non possono venire a conoscenza dell’identità del mandante.

La riservatezza è anche una caratteristica del modo di condurre la relazione con il proprio cliente e di porsi nei confronti dei terzi.

Aspetti Fiscali

Precisiamo che:

L’intestazione alla fiduciaria degli attivi e la successiva reintestazione degli stessi dalla fiduciaria al cliente

NON comportano alcun trasferimento effettivo della proprietà dal fiduciante alla fiduciaria

NON  generano alcun presupposto impositivo per il pagamento di imposte di trasferimento a titolo oneroso ovvero a titolo gratuito  (es. Imposta di donazione).

 La società fiduciaria come sostituto d’imposta

  • La società fiduciaria applica la fiscalità riconducibile alla figura giuridica del proprio fiduciante (principio della trasparenza fiscale).
  • La fiduciaria può intervenire:
  • quale sostituto d’imposta
  • quale soggetto che osserva i necessari adempimenti dichiarativi
  • La fiduciaria può richiedere alla Banca depositaria di non applicare la fiscalità almeno per quanto riguarda i redditi diversi.
  • La possibilità di compensazione tra perdite e guadagni sulle compravendite di titoli permette alla fiduciaria di realizzare per il cliente un Consolidato fiscale

Società Fiduciaria – Anagrafe Tributaria

  • La società fiduciaria comunica all’Anagrafe l’esistenza del mandato fiduciario.
  • La società fiduciaria ha gli stessi obblighi di segnalazione analitica della movimentazione che ha interessato il mandato fiduciario all’Anagrafe Tributaria come ogni altro intermediario finanziario.
  • Il cliente può avere molteplici rapporti bancari e finanziari – tutti intestati alla fiduciaria – ma risultare all’Anagrafe Tributaria soltanto quale intestatario di rapporto di mandato fiduciario

Consultrust Fiduciaria,  società di emanazione professionale, creata per offrire un servizio complementare ed integrativo costituito da attività specifica ed innovativa in affiancamento dei Professionisti.

La Società opera nella più assoluta indipendenza ed autonomia. Questo ci consente di operare con la massima imparzialità, nell’esclusivo interesse del cliente, a cui viene fornito innanzitutto una consulenza per l’analisi delle proprie esigenze, assegnandogli un Tutor che coinvolge di volta in volta altri qualificati professionisti del Team per soddisfare le diverse  e specifiche richieste e necessità.

I nostri Clienti sono:

–  “la Famiglia” intesa nella sua accezione classica e tradizionale, dove la dignità di un Patrimonio Ordinario deve poter essere salvaguardato, tutelato e meritevole di attenzione da parte dei migliori Analisti e specialisti presenti sul mercato.

– “Gli  Imprenditori“, ai quali proponiamo un affiancamento sin dalla costituzione della sua società, nel durante, ad operazioni di carattere straordinario.

Il nostro  obiettivo primario è comprendere e risolvere le esigenze dei nostri Clienti attraverso la proposta di soluzioni individuali e personalizzate, creando una relazione di fiducia di lungo periodo che si ispira a quei valori su cui abbiamo basato il nostro Codice Etico < La conservazione della ricchezza quale presupposto essenziale per se stessi e le generazioni future >

A tal fine offriamo una completa pianificazione patrimoniale attraverso la difesa e il passaggio generazionale del patrimonio.

Oltre ai Valori Classici comuni a tutte le Fiduciarie

“Riservatezza – Sicurezza – Professionalità –  Competenza – Trasparenza  – Dinamicità ed  Innovazione”

Consultrust fiduciaria e tutti i professionisti ad essa collegati hanno posto un ulteriore fattore nella relazione con il cliente  “ La chiarezza e semplicità nella comunicazione “ tale da far comprendere eventuali rischi, costi e benefici per ogni tipo di servizio o prodotto.

Una vera comunicazione è sempre alla base di scelte consapevoli e autonome.

Ci proponiamo come “ Partner ”  per chiunque ricerchi, in un contesto di continuo cambiamento, soluzioni dinamiche di amministrazione e gestione del patrimonio familiare ed aziendale che ne assicurino la tutela, la conservazione e la valorizzazione nel tempo, anche in vista del passaggio generazionale.

Per il raggiungimento di tale scopo la società pone la massima attenzione alla formazione e all’aggiornamento delle proprie risorse interne ed alla sottoscrizione di partner ship professionali con i migliori specialisti nazionali ed esteri.

Pertanto Consultrust Fiduciaria si è posta sul mercato proponendo modalità di utilizzo dello strumento fiduciario come mezzo per finalizzare le scelte e decisioni del cliente coadiuvato da esperti per le varie problematiche familiari, societarie, finanziarie e contrattuali.

Il nostro compito è diffondere la conoscenza e l’utilizzo degli strumenti di riservatezza e di protezione dei patrimoni di qualsiasi natura e consistenza, previsti dal nostro Ordinamento, ponendoci come  punto di riferimento per tutti coloro che intendono assicurare “Protezione” alla propria famiglia, ai propri beni.

NON SIAMO I PRIMI PER DIMENSIONE, STRUTTURA O IMPORTANZA, LO SIAMO SICURAMENTE  PER DEDIZIONE E PASSIONE PER IL NOSTRO LAVORO”

La CONSULTRUST è una Fiduciaria professionale.

Uno dei nostri principali valori è l’indipendenza ed autonomia. Collaboriamo con tutti quei professionisti che pongono al centro della propria attività l’interesse primario del cliente.

Uno dei nostri obiettivi è divenire il centro di aggregazione e di riferimento dei professionisti quali principali interlocutori in quanto detentori di una consolidata conoscenza delle necessità dei propri clienti.

Ci avvaliamo inoltre, in via privilegiata, della collaborazione di studi professionali di primaria importanza e di specialisti esterni per risolvere in modo razionale aspetti fiscali, legali, di finanza straordinaria, e per valutare soluzioni adeguate alle esigenze dei clienti su investimenti di vario tipo.

La società si è sviluppata, su base professionale, svolgendo l’attività fiduciaria mediante l’ “amministrazione statica” dei patrimoni affidati, allo scopo di fornire servizi accessori all’attività svolta dai professionisti e consulenti aziendali.

Il rapporto che si instaura fra la società ed il Professionista è il pilastro su cui edifichiamo la costruzione dei fabbisogni del cliente sotto il profilo legale, fiscale e finanziario.

Stiamo predisponendo il progetto di aggregazione di “ Professionisti qualificati “ mirando alla crescita del numero dei mandati e della massa fiduciaria, in un organigramma che vede il “Consulente del Cliente” come il primo privilegiato interlocutore della nostra struttura, primo pre scrittore dei nostri servizi e nostro vero PARTNER.