Il Mandato Fiduciario

Consultrust Fiduciaria è un’impresa che esercita attività di amministrazione e salvaguardia del patrimonio conferito dal cliente/fiduciante, osservando inderogabilmente tutte le istruzioni ricevute ( sempre nei limiti della legittimità ) per ogni singola operazione. ( L. n° 1966 del 1939 )

I nostri punti di forza:

ll Mandato Fiduciario è uno strumento giuridico in base al quale un soggetto (il fiduciante) trasferisce un diritto o uno o più beni a un altro soggetto (il fiduciario) che ha il compito di amministrarlo in modo professionale, trasparente e riservato.

Mandato e Mandante

Il Mandato è il contratto con cui una parte (il mandatario) si obbliga a compiere uno o più atti giuridici nell’interesse dell’altra parte (il mandante), come recita l’Art. 1703 del Codice Civile.

Consultrust Fiduciaria srl agisce in virtù di un Mandato senza rappresentanza conferito dai clienti con l’obiettivo di ottenere un’amministrazione professionale e puntuale dei beni oggetto del mandato.

Il FIDUCIANTE è il Proprietario dei Beni.

La FIDUCIARIA, amministra professionalmente detti valori, secondo le istruzioni ricevute.

Il MANDATO è il contratto che regola i rapporti fra le parti, richiama le norme del Mandato senza rappresentanza, ex Art. 1705 del codice civile.

Garantisce al Fiduciante l’immutata proprietà dei propri beni.

La FIDUCIARIA detiene la sola legittimazione formale degli stessi.

La RISERVATEZZA DEL RAPPORTO costituisce la caratteristica principale della Fiduciaria.

Tutte le informazioni sono registrate e catalogate da precise norme di Legge.

L’OGGETTO DELL’INCARICO rappresenta la descrizione della prestazione richiesta, sulla base delle singole esigenze del Cliente, il quale viene assistito attraverso una ponderata analisi, con celerità e minima burocrazia.

FORMALITA’ D’ INTESTAZIONE: Il management della società provvede personalmente ad interessare i professionisti specifici al riguardo del tipo di atto necessario per l’intestazione dei Beni.

POSIZIONE FIDUCIARIA: Identificazione del cliente attraverso un Codice alfanumerico, indispensabile sia per Riservatezza che per il rispetto delle norme sulla Privacy.

Tutta la corrispondenza fra le parti sarà identificata attraverso il codice attribuito e Password complementari.

GESTIONE ed AMMINISTRAZIONE: La Fiduciaria potrà movimentare i beni ricevuti in intestazione solo ed esclusivamente dietro ordini e disposizioni “SCRITTE” del proprio Fiduciante.

REDDITIVITA’ E FISCALITA’: La redditività prodotta dai beni del fiduciante, gestiti dalla Fiduciaria è di esclusiva titolarità ed appartenenza del Fiduciante, che può disporne in qualsiasi momento, o a proprio giudizio, lasciarla in accumulo.

I redditi prodotti sono soggetti a tassazione in applicazione delle norme fiscali in vigore.

La FIDUCIARIA attesterà la certificazione necessaria per inserimento nelle DICHIARAZIONI ANNUALI o potrà agire in qualità di Sostituto d’Imposta.

Il FIDUCIANTE oltre a mantenere l’anonimato, potrà usufruire della possibilità di fare tassare i propri proventi a titolo definitivo (nei casi previsti dalla legge), evitandone l’indicazione ed il riporto nel proprio modello di Dichiarazione dei Redditi.

ESTRATTO CONTO POSIZIONE FIDUCIARIA: Il Fiduciante ha la facoltà di richiedere in qualsiasi momento alla Fiduciaria il rendiconto dei propri beni in amministrazione.

RECESSO-CHIUSURA-ESTINZIONE: Le parti possono in qualsiasi momento, senza dare alcuna giustificazione rescindere il contratto, mezzo raccomandata A.R., rispettando i tempi di preavviso riportati nel Contratto di Mandato.

La Fiduciaria provvederà alla re- intestazione dei Beni.

La titolarità dei beni rimane in capo all’affidante, con il “VANTAGGIO” che:

 

  • I creditori della società fiduciaria non possono aggredire i titoli ad essa intestati per conto altrui (principio della separazione patrimoniale)
  • Gli effettivi titolari dei titoli possono sempre rivendicarli presso i terzi aventi causa dalla società fiduciaria.
  • Tutela della riservatezza sulla consistenza del patrimonio del fiduciante.
  • Riservatezza necessaria nella trattativa di compravendita di partecipazioni in società nei confronti di altri soci, concorrenti, personale, dipendenti ect.
  • Vantaggi fiscali – tassazione secondo il regime amministrato D. Lgs 461/97 – nessun obbligo di dichiarazione dei redditi percepiti.
  • Facoltà di dare disposizione a terzi e a favore di terzi
  • Trasferimenti di partecipazioni – l’anonimato è garantito dalla fiduciaria che appare come Cedente o Acquirente nei confronti dei terzi.
  • Assemblee dei soci, assemblee degli obbligazionisti. La partecipazione avviene mediante delega, conservando l’anonimato del socio o/e obbligazionista.
  • Consistenza autonoma del patrimonio immobiliare del fiduciante rispetto ai rischi dell’attività d’impresa.
  • Terzo garante patrimoniale per intestazioni di valori mobiliari a garanzia.
  • Puntuale e fedele adempimento nella sottoscrizione di aumenti di capitale e nella erogazione di finanziamenti fruttiferi / infruttiferi o finanziamenti soci.
  • Possibilità di intervento della fiduciaria nella organizzazione di gruppi societari.

Le “MOTIVAZIONI” che possono portare all’utilizzo dell’intestazione fiduciaria sono molteplici.

Si elenca a titolo esemplificativo e non esaustivo la seguente casistica:

  • Garantire la discrezione a chi voglia effettuare un’operazione o detenere un bene senza apparire;
  • Garantire un’effettiva separazione ed autonomia dei patrimoni tra business o soggetti differenti;
  • Garantire riservatezza nella compravendita di pacchetti azionari;
  • Rappresentare in assemblea azionisti e obbligazionisti, anche nella forma del sindacato di voto;
  • Esistenza di una situazione societaria conflittuale;
  • Esigenza di professionalità per la consulenza e pianificazione societaria, fiscale e finanziaria;
  • Supporto nell’identificazione di possibili partner finanziari per il reperimento di capitali di rischio (venture capital – Private Equity);
  • Pianificazione patrimoniale, finanziaria e fiscale per persone fisiche;
  • Protezione, conservazione e amministrazione del patrimonio;
  • Protezione della sfera privata;
  • Discrezione e riservatezza delle informazioni relative alla propria situazione patrimoniale;
  • Riorganizzazione di patrimoni familiari;
  • Necessità di nominare un sostituto d’imposta;
  • Necessità/richiesta di applicazione del regime di risparmio amministrato o gestito (nei casi previsti dalla legge);
  • Partecipazione ad aste giudiziarie;
  • Amministrazione fiduciaria di contratti privati;
  • Nonché qualsiasi altra operazione consentita dalla legge in cui, per i più svariati motivi del tutto legittimi, sia consigliabile non intervenire in nome proprio.

OBIETTIVI dell’intestazione fiduciaria

La titolarità dei beni rimane in capo all’affidante, con la prerogativa di :

  • Rendere più forti gli impegni a compravendere;
  • Assicurare l’attuazione di patti di sindacato azionario;
  • Assicurare la rappresentanza comune di proprietari di azioni ordinarie, di risparmio e privilegiate, o di obbligazionisti;
  • Prevenire o regolamentare situazioni di conflitto tra gruppi di soci in disaccordo;
  • Costituire in pegno le azioni o quote intestate fiduciariamente a garanzia della restituzione dei finanziamenti ottenuti dalla società stessa o da terzi;
  • Coordinare l’amministrazione di più partecipazioni in società diverse;
  • Semplificare il riassetto di patrimoni mobiliari;
  • Agevolare all’origine l’assetto successorio di patrimoni mobiliari ed immobiliari ;
  • Facilitare il passaggio generazionale dei beni di famiglia mantenendone la continuità gestionale

La “GARANZIA” per il cliente della società fiduciaria è data da una molteplicità di fattori:

Separazione e completa autonomia dei beni di ogni singolo Fiduciante sia dai beni di tutti gli altri Clienti/Fiducianti che dai beni della società fiduciaria;

  • Possibilità di estinguere l’incarico fiduciario in qualsiasi momento, tramite revoca del mandato e successiva immediata re-intestazione dei beni al Fiduciante;
  • Divieto per la società fiduciaria di eseguire le istruzioni ricevute nel caso il Fiduciante non abbia fornito le stesse per iscritto firmandole, ed abbia reso disponibili i mezzi necessari per la loro esecuzione;
  • Divieto per la società fiduciaria di contrarre obbligazioni che possano impegnare il Fiduciante oltre i beni affidati e diversamente dalle istruzioni impartite;
  • Neutralità fiscale dell’intestazione dei beni alla società fiduciaria, nonché della loro successiva re-intestazione al Fiduciante;
  • Potenziale ricorso da parte del Fiduciante alle autorità di vigilanza e controllo presso il Ministero dello Sviluppo Economico, che potrebbe privare la fiduciaria del suo strumento principale con la revoca dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività fiduciaria con il conseguente commissariamento o la liquidazione coatta amministrativa, senza pregiudizio alcuno per i fiducianti, ma con la perdita totale per i soci della fiduciaria

I servizi offerti da una società fiduciaria sono disciplinati e regolati dall’osservanza della Normativa in vigore e delle relative integrazioni, modifiche, aggiornamenti ed erogati nel più assoluto rispetto delle attuali norme vigenti in campo tributario, monetario e penale.

Il contratto fiduciario non è volto a coprire manovre di evasione fiscale né tanto meno di riciclaggio in modo anonimo di denaro di provenienza incerta.