Articoli

NOTIFICA IRREPERIBILITA’ ASSOLUTA – Note di Dottrina e Giurisprudenza

Nota a Cassazione Civile ordinanza n. 34038 del 5/12/2023

Nell’ambito del contenzioso tributario, la legittimità della notificazione di un atto eseguita nei confronti di una società e del proprio legale rappresentante, in caso di irreperibilità per omissione delle ricerche di verifica da parte del messo notificatore, come previsto ex lege, costituisce tematica di rilevante interesse.

Preliminarmente si osserva che, secondo l’articolo 60 D.P.R. 600/1973, la notificazione degli avvisi e degli altri atti che, per legge, devono raggiungere il contribuente, necessita di essere eseguita secondo le norme stabilite dagli articoli 137 e seguenti del codice di rito.

In particolare, la notifica di atti tributari nei confronti del contribuente persona giuridica deve essere effettuata presso la sede della medesima, entro l’ambito del domicilio fiscale, secondo la disciplina prevista dall’articolo 145, comma 1, c.p.c.; qualora tale modalità risulti impossibile, si applica il successivo articolo 145, comma 3, c.p.c., e la notifica dovrà essere eseguita ai sensi degli articoli 138, 139 e 141 c.p.c. alla persona fisica che rappresenta l’ente (sempre che l’atto da notificare contenga l’indicazione del nominativo della persona fisica che lo rappresenta).

In caso di impossibilità di procedere anche secondo questa modalità, la notifica dovrà essere eseguita secondo le forme dell’articolo 140 c.p.c. Infatti, se non è possibile eseguire la consegna per irreperibilità o per incapacità o rifiuto delle persone indicate nell’articolo precedente, l’ufficiale giudiziario deposita la copia nella casa del comune dove la notificazione deve eseguirsi, affigge avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell’abitazione o dell’ufficio o dell’azienda del destinatario, e gliene dà notizia per raccomandata con avviso di ricevimento”.

Nel caso di c.d. irreperibilità assoluta” dei destinatari, fattispecie delineata allorquando i contribuenti non vengano reperiti “in quanto trasferiti in luoghi sconosciuti”, la notificazione dell’atto tributario, secondo costante giurisprudenza, dovrà essere eseguita ai sensi dell’articolo 60, comma 1, lett. e), D.P.R. 600/1973, nell’eventualità in cui l’abitazione, l’ufficio o l’azienda del contribuente non si trovino nel comune del domicilio fiscale.

La notificazione eseguita secondo tale modalità si perfezionerà nell’ottavo giorno successivo a quello dell’affissione del prescritto avviso di deposito nell’albo del Comune.

La Corte di Cassazione ha ritenuto di precisare ulteriormente questo principio, affermando che “il messo notificatore o l’ufficiale giudiziario, prima di effettuare la notifica secondo le modalità previste dall’articolo 60, comma 1, lett. e) D.P.R. n. 600/1973, in luogo di quella ex art. 140 c.p.c., deve svolgere ricerche volte a verificare che ricorra l’irreperibilità assoluta del contribuente, ossia che quest’ultimo non abbia più né l’abitazione né l’ufficio o l’azienda nel Comune nel quale aveva il domicilio fiscale” (cfr. Cass. Civ., n. 6765/2019).

Con ordinanza n. 34038 del 05 dicembre 2023, la Suprema Corte ha statuito l’ illegittimità della notificazione degli avvisi e degli atti tributari impositivi (nella specie, cartella di pagamento) effettuata ai sensi dell’art. 60, primo comma, lett. e) del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, laddove il messo notificatore abbia attestato la sola irreperibilità del destinatario nel comune ove è situato il domicilio fiscale del contribuente, senza ulteriore indicazione delle ricerche compiute per verificare che il trasferimento non sia un mero mutamento di indirizzo all’interno dello stesso comune, dovendosi procedere secondo le modalità di cui all’art. 140 cod. proc. civ. quando non risulti un’irreperibilità assoluta del notificato all’indirizzo conosciuto, la cui attestazione non può essere fornita dalla parte nel corso del giudizio.

In sostanza il messo o l’ufficiale giudiziario che procedono alla notifica devono pervenire all’accertamento del trasferimento del destinatario in luogo sconosciuto dopo aver effettuato ricerche nel Comune dov’è situato il domicilio fiscale del contribuente, per verificare che il suddetto trasferimento non si sia risolto in un mero mutamento di indirizzo nell’ambito dello stesso Comune.

In definitiva, in tema di notificazione degli atti impositivi, prima di effettuare la notifica secondo le modalità previste dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, lett. e), in luogo di quella ex art. 140 c.p.c., il messo notificatore o l’ufficiale giudiziario devono svolgere ricerche volte a verificare l’irreperibilità assoluta del contribuente, ossia che quest’ultimo non abbia più né l’abitazione né l’ufficio o l’azienda nel Comune già sede del proprio domicilio fiscale.

Febbraio 2024

Comitato Tecnico/Giuridico

Giuseppe MARUCCIO

Benedetto. D. RICCI