Asseverazione di Piani Economico-Finanziari (PEF) per la partecipazione a gare e bandi come previsto dall’Art. 193 D. Lgs 36/2023 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive CE).

Altresì come previsto anche nel nuovo testo del Codice degli Appalti,

Il Privato/Operatore Economico che intenda proporre alla Pubblica Amministrazione un’offerta per la realizzazione di un’opera pubblica o di pubblica utilità mediante l’istituto della finanza di progetto, è obbligato a presentare, tra la documentazione  anche l’elaborazione di un Piano Economico Finanziario (PEF) ASSEVERATO da una banca o da una società di revisione ai sensi dell’art. 1 della legge 23 novembre 1939, n.1966, che dia contezza dell’equilibrio economico degli investimenti e della conseguente gestione, nonché il rendimento per l’intero periodo della concessione, il ritorno economico dell’investimento e la garanzia al pagamento dei finanziamenti concessi. nonché la congruenza dei dati del PEF con la Bozza di Convenzione.

L’Asseverazione del PEF è di primaria importanza perché è volta alla verifica della sostenibilità economica e finanziaria del PEF, attesta la coerenza e l’equilibrio del Piano Economico-Finanziario ed in particolar modo alla capacità del piano economico di generare, attraverso la gestione annuale, flussi di cassa adeguati alla remunerazione del finanziamento contratto e a soddisfare gli azionisti della società di progetto

L’Asseverazione non valuta la correttezza dei dati e delle ipotesi industriali utilizzate nel Piano Economico-Finanziario, quali ad esempio, l’entità della domanda di servizio, la dimensione del bacino di utenza ed il costo di realizzazione dell’opera.

L’attività di Asseverazione rappresenta pertanto la sola verifica di coerenza della struttura finanziaria dell’intervento, una analisi della sostenibilità economico finanziaria del progetto Non rientra tra le attività di asseverazione la verifica della correttezza dei dati utilizzati nel PEF.

Tale valutazione deve avvenire sulla scorta almeno dei seguenti elementi, desunti dalla documentazione messa a disposizione ai fini dell’Asseverazione

  • Prezzo che il promotore intende chiedere all’Amministrazione per l’affidamento della concessione;
  • Prezzo che il Promotore intende corrispondere all’Amministrazione per la costituzione o il trasferimento dei diritti;
  •  Canone che il Promotore intende corrispondere all’amministrazione aggiudicatrice;
  • Durata della concessione;
  • Tempo massimo previsto per l’esecuzione dei lavori e per l’avvio della gestione;
  • Struttura finanziaria dell’operazione, comprensiva dell’analisi dei profili di bancabilità dell’operazione in relazione al debito indicato nel piano economico finanziario;
  • Costi/Ricavi e dei tempi proposti e dei conseguenti flussi di cassa generati dal progetto.

I soggetti abilitati al rilascio dell’Asseverazione dei Piani Economico-Finanziari sono esclusivamente:

– le Società di Revisione iscritte nell’elenco del Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi dell’Art. 1 Legge 1966/1939;

– gli Istituti di Credito;

– le Società di Servizi costituite da un Istituto di Credito ai sensi dell’Art. 106 D. Lgs 385/1993;