CTF agisce per conto dei proprio fiducianti,  come controparte negoziale nell’ambito del contratto di finanziamento erogato dall’istituto di credito estero.

Pertanto CTF, per effetto degli impegni contrattuali assunti, essendo obbligata alla corresponsione degli interessi, pur non sopportandone l’onere economico, è tenuta all’applicazione della ritenuta alla fonte a titolo d’imposta nei confronti del percettore non residente.

Gli interessi corrisposti a soggetti non residenti senza stabile organizzazione in Italia a fronte di finanziamenti sono qualificabili come redditi di capitale a norma dell’art. 44, comma 1, lettera a), TUIR. E’ questa la sintesi della risposta fornita dall’Agenzia delle Entrate ad un interpello nella risoluzione n. 89/E del 25 settembre scorso.

Il caso affrontato riguarda una società fiduciaria che ha ricevuto la richiesta da parte dei propri fiducianti (nella maggior parte dei casi, persone fisiche residenti in Italia non esercenti imprese commerciali) di stipulare, a proprio nome ma per conto degli stessi, contratti di finanziamento con istituti di credito esteri presso i quali sono depositate attività finanziarie a nome della società stessa in forza di apposito mandato di amministrazione fiduciaria.

Mediante la sottoscrizione del contratto, CTF ottiene, per conto dei propri fiducianti, una linea di credito revocabile, interamente garantita da un vincolo di pegno costituito sulle attività finanziarie depositate presso l’istituto estero a nome dell’interpellante per conto dei propri fiducianti.

Inoltre:

– le attività finanziarie costituite in pegno sono oggetto di mandato di amministrazione fiduciaria per il quale è stata esercitata l’opzione per il regime del risparmio amministrato (art. 6, D.Lgs. n. 461/1997);

– la linea di credito stipulata dalla fiduciaria con l’istituto bancario è produttiva di un interesse debitore a tasso variabile che deve essere corrisposto dalla società per conto dei propri fiducianti in via posticipata alle scadenze pattuite;

– l’istituto di credito estero è privo di stabile organizzazione in Italia.

Sulla base di tale situazione, è stato chiesto qual è l’esatto trattamento fiscale per gli interessi corrisposti a seguito della stipula del contratto di finanziamento nonché l’eventuale documentazione da esibire ai fini della qualificazione reddituale dei predetti interessi.

Per l’Agenzia delle Entrate, gli interessi si qualificano come redditi di capitale ed è necessario quindi fare riferimento a quanto disposto, con riferimento ai percettori non residenti, dall’art. 23, comma 1, lettera b), TUIR. In altre parole, poiché la società fiduciaria agisce come controparte negoziale nell’ambito del contratto di finanziamento erogato dall’istituto di credito estero, sebbene essa agisca per conto dei propri fiducianti, è tenuta all’applicazione della ritenuta alla fonte a titolo d’imposta nei confronti del percettore non residente.

Viene anche ricordato che la società fiduciaria può applicare direttamente, sotto la propria responsabilità, l’eventuale aliquota ridotta prevista dagli accordi convenzionali: a tal fine è necessario che la società conservi ed esibisca o trasmetta, a richiesta dell’Agenzia delle Entrate, il certificato rilasciato dalla competente autorità fiscale estera attestante la residenza del soggetto percettore nonché la documentazione comprovante la sussistenza delle condizioni necessarie per fruire del regime convenzionale. Nel caso in cui esista un modello convenzionale quest’ultimo, debitamente compilato, sostituisce la predetta documentazione.

Un ultimo accenno anche gli obblighi connessi al monitoraggio fiscale. Nello specifico:

– la società fiduciaria è tenuta a rilevare e comunicare i trasferimenti di denaro per importi superiori a quelli in vigore conseguenti alla sottoscrizione del finanziamento (ivi inclusi i trasferimenti connessi ai relativi interessi);

– i fiducianti, posto che il finanziamento ricevuto è incluso nell’ambito di un rapporto di amministrazione fiduciaria e tenuto conto che la società fiduciaria assume la qualifica di sostituto di imposta per i conseguenti flussi reddituali, non devono indicare nel modulo RW della dichiarazione dei redditi i trasferimenti da e verso l’estero relativi all’operazione prospettata.

Infine, viene specificato che in ogni caso la fiduciaria è tenuta a segnalare i redditi corrisposti nonché la ritenuta applicata in sede di compilazione della dichiarazione dei redditi dei sostituti d’imposta e intermediari.