Intestazione fiduciaria di partecipazioni societarie affidata da persona fisica: Effetti fiscali dell’intestazione di quote e partecipazioni

  • Imposte indirette  

Con l’intestazione fiduciaria di titoli azionari e quote di partecipazione societaria, gli effetti ai fini fiscali si producono direttamente sul fiduciante, qualora sia una persona fisica non imprenditore.

E questo sia per i dividendi, sia per le plus e minusvalenze, sia per la rivalutazione del costo di acquisizione delle partecipazioni.

L’AIDC ha pubblicato la norma di comportamento n. 216 riguardante la fiscalità delle partecipazioni intestate a una società fiduciaria.

La possibilità di separare la titolarità del diritto di proprietà rispetto alla legittimazione al relativo esercizio è disciplinata con l’intestazione fiduciaria di titoli azionari e quote di partecipazione societaria.

Evidenziamo che il legislatore ha imposto alle società fiduciarie una serie di obblighi, riguardanti anche la comunicazione delle generalità degli effettivi proprietari dei titoli fiduciariamente intestati.

La giurisprudenza con la Corte di Cassazione ha ritenuto che la proprietà della società fiduciaria, pur non potendosi dire fittizia, viene ad assumere, pur tuttavia, connotazione meramente “formale” mentre il fiduciante, nonostante la formale intestazione del bene alla fiduciaria ne conserva la proprietà sostanziale ed è quindi in grado di disporre direttamente, senza necessità di alcun formale ri-trasferimento dei titoli da parte delle società.

Anche l’Agenzia delle Entrate in tema di applicazione delle imposte sulle successioni e donazioni ha condiviso il principio di prevalenza della “sostanza” (fiduciante) sulla “forma” (società fiduciaria intestataria).

Questo comporta che i dividendi e ogni altro riparto degli utili societari siano soggetti alle regole previste dagli articoli 44/47 del Tuir in capo al fiduciante. La società distributrice residente in Italia applica le eventuali ritenute alla fonte, per cui potrà verificarsi l’obbligo all’imposta sostitutiva vigente al momento sull’intero importo (con il fiduciante che non deve indicare nulla nella dichiarazione dei redditi), oppure con l’obbligo della tassazione nella dichiarazione, in base all’attestazione fornita dalla società fiduciaria.

Nel caso di deposito fiduciario di azioni emesse da società residente all’estero, la ritenuta è operata dalla società fiduciaria.

Quanto alla determinazione delle plusvalenze /minusvalenze in caso di cessione a terzi da parte di persone fisiche, occorre fare riferimento ai costi di sottoscrizione o di acquisto da terzi sostenuti dal fiduciante, fermo il diritto del fiduciante di accedere alla “rivalutazione” del costo di acquisto sulla base della normativa originatasi dall’art. 5 della L. 448/2001, e successive modifiche e integrazioni, in quanto il requisito del “possesso” della partecipazione alla data di riferimento della rivalutazione risulti “sostanzialmente” rispettato dal fiduciante, con la conseguenza che il versamento dell’imposta sostitutiva prevista dalla Legge di rivalutazione é effettuato a cura e nome del fiduciante e con indicazione nella sua relativa dichiarazione dei redditi.

Il patrimonio mobiliare intestato alla fiduciaria viene gestito da un intermediario abilitato secondo le scelte e le istruzioni del fiduciante, ma il tutto avviene a nome e per mezzo della fiduciaria. Se il tipo di investimento scelto lo consentirà ci si potrà avvalere della tassazione a titolo definitivo senza ulteriori obblighi di dichiarazione, consentendo così un completo anonimato anche per attività mantenute all’estero ma giuridicamente esistenti in Italia.