PREMESSA

La disciplina delle “società fiduciarie” all’art. 1 della L. 23/11/1939 n. 1966 le definisce come “quelle che, comunque denominate, si propongono sotto forma di impresa di assumere la rappresentanza di portatori di azioni e obbligazioni”.

Capita spesso che, per motivi commerciali o personali, del tutto legittimi, l’imprenditore si rivolga a persone o società di fiducia cui intestare le proprie quote sociali al fine di non apparire nella compagine sociale.

È bene precisare che questa è una interposizione reale e non fittizia, in quanto ormai la giurisprudenza individua nel fiduciante il titolare sostanziale.

Infatti, nella partecipazione, si realizza una temporanea discrasia tra l’apparenza e la realtà, ovvero tra chi detiene le quote e l’effettivo proprietario delle stesse.

Inalterati restano i principi basilari e fondamentali che inducono uno o più soggetti ad organizzarsi professionalmente costituendo una società per l’esercizio in comune di una attività economica, coordinata al raggiungimento di un determinato obiettivo, attraverso conferimenti in denaro o beni.

L’obbligazione che viene assunta dal fiduciario (colui che si intesta le quote e le amministra) ha un ulteriore impegno, cioè quello di ritrasferire al fiduciante la quota non appena si verifichi un determinato evento.

Gli interessi di questo negozio fiduciario detto “Statico” sono diversi:

  • mantenere la riservatezza;
  • non risultare titolare di determinati beni;
  • evitare aggressioni da parte di creditori o terzi;

L’intestazione di una Partecipazione societaria attraverso Mandato Fiduciario non realizza un trasferimento di proprietà che rimane in capo al fiduciante.

Nel Mentre è la Fiduciaria a risultare quale socio iscritto nel “ Libro Soci “ e ad apparire al Registro Imprese, operando sempre sulle istruzioni ricevute dal Fiduciante.

L’intervento della società fiduciaria “ CTF “  nell’intestazione delle partecipazioni delle società a responsabilità limitata è regolato dalla normativa disciplinante l’attività delle società fiduciarie.

 

La Fiduciaria opera secondo principi ben definiti, riconducibili alla struttura del Mandato senza Rappresentanza, e sono soggette a controlli pubblici nonché agli obblighi dettati dalla normativa antiriciclaggio, che ha determinato l’introduzione, nel codice civile, del principio di trasparenza della titolarità delle partecipazioni nelle società a responsabilità limitata.

La società fiduciaria è intermediario professionale legittimato allo svolgimento delle proprie attività tipiche, è trasparente fiscalmente e assolve gli obblighi antiriciclaggio in forma diretta:

Con tale operazione il fiduciante potrà risolvere problemi differenti, di carattere Commerciale, Creditizio, Ereditario ed in particolare non far conoscere a Terzi la propria Partecipazione azionaria, acquisire partecipazioni azionarie significative, sottoscrivere Obbligazioni, costituire Holding oltre ad evitare attenzioni di terzi o anche per semplice misura di sicurezza passiva.

L’intestazione fiduciaria svolge funzioni molto importanti, anche quando non vi è esigenza di riservatezza, ma l’intento di prevenire o risolvere conflitti tra soci, o di garantire il rispetto di impegni assunti verso creditori.

INTESTAZIONE FIDUCIARIA di QUOTE di SRL e di  AZIONI di SPA può avvenire nei seguenti casi:

 

· INTESTAZIONE FIDUCIARIA DIRETTA

Il proprietario di azioni o quote dà mandato alla fiduciaria d’intestarsele:

  1. in caso di società per azioni, il trasferimento delle azioni avverrà mediante girata apposta sul certificato azionario, autenticata da un’azienda di credito o da un notaio;
  2. in caso di società a responsabilità limitata, le quote dovranno essere trasferite per atto notarile o autenticato con l’intervento di un commercialista.

· ACQUISTO DA TERZI

La fiduciaria, previa messa a disposizione da parte del fiduciante della provvista necessaria, acquista le azioni o le quote a nome proprio, ma per conto del fiduciante, seguendo le normali modalità operative.

· COSTITUZIONE DI SOCIETÀ TRAMITE FIDUCIARIA

In caso di società da costituire, la fiduciaria figura nella compagine sociale fin dall’origine intervenendo all’atto costitutivo e sottoscrivendolo per conto del fiduciante, mediante utilizzo dei mezzi finanziari preventivamente messi a disposizione da quest’ultimo.

· SOTTOSCRIZIONE DI AUMENTI DI CAPITALE

Anche in questo caso la fiduciaria, previa messa a disposizione della provvista necessaria, sottoscrive l’aumento di capitale per conto del fiduciante.

 I Vantaggi del ricorso alla Fiduciaria per l’Esercizio dell’Attività d’Impresa sono:

1. RISERVATEZZA In tutte le fattispecie sopra descritte, con l’intervento della fiduciaria è possibile dare inizio alla propria attività o continuare a svolgerla in maniera riservata e, nel corso del tempo, modificare la propria percentuale di partecipazione al capitale sociale senza che i terzi ne vengano a conoscenza

2. NESSUNA ISCRIZIONE al Registro Imprese in caso di Trasferimento a Terzi della Partecipazione.

E’, inoltre, possibile trasferire a terzi, in tutto o in parte, la propria partecipazione rimanendo sotto la copertura della Fiduciariaestinguendo o modificando il mandato di chi intende trasferire la partecipazione e aprendone uno nuovo al cessionario.

Il tutto, con il vantaggio di non dover porre in essere alcun atto da iscrivere a Registro Imprese, non mutando l’intestazione della partecipazione ceduta, che rimane in capo alla Fiduciaria.

3. DISCREZIONE in caso di Passaggio Generazionale o di Ridefinizione della Compagine Sociale

Allo stesso modo, mediante un aumento di capitale sottoscritto tramite fiduciaria, si può ottenere il risultato di ridefinire i rapporti all’interno della propria società senza darne evidenza all’esterno.

Si tratta di operazioni che si prestano particolarmente a rendere possibile in maniera efficiente e non traumatica un passaggio generazionale o un passaggio da un gruppo a un altro, oppure tra diversi soggetti appartenenti al medesimo gruppo, nonché a sistemare gradualmente patrimoni e interessi di nuclei familiari in evoluzione.

L’intestazione fiduciaria si realizza attraverso un contratto di mandato ex art. 1703 del C.C, dove il fiduciante trasferisce un diritto al fiduciario che ha l’obbligo di esercitarlo secondo gli interessi e le istruzioni del trasferente o di un terzo.

Con l’intestazione fiduciaria, il fiduciario ha il compito di amministrare in modo professionale, in trasparenza e riservatezza, il patrimonio del fiduciante. La proprietà rimane sempre esclusivamente del fiduciante mentre il fiduciario agisce in base alle direttive impartite dal fiduciante stesso.

La Fiduciaria garantisce l’anonimato, la tranquillità e la separazione effettiva tra il patrimonio personale e quello dell’attività professionale del fiduciante, oppure tra il patrimonio personale e quello familiare.

RIEPILOGO:

1- La fiduciaria risulta essere Socia ed intestataria di azioni o di quote.

2- E’ la Fiduciaria iscritta a LIBRO SOCI* ( vedasi normativa )

3- L’attività è svolta nella forma più anonima e riservata.

4- Economicità e risparmio nel caso di cessione a terzi fiducianti.

5- Modifica delle percentuali a capitale posseduto, senza pubblicità ai terzi (non quotate).

6- Nessun beneficio fiscale.

7- Libera trasferibilità del Mandato Fiduciario.

8- Le cessioni ed i trasferimenti sia di azioni o di quote, intervengono all’interno della fiduciaria, senza l’intervento di una Banca o del Notaio, qualora il Cedente e il Cessionario siano < Fiducianti >

9- Trasferimenti flessibili ed agevoli da un gruppo ad un altro e fra generazioni (padre e figlio)