Nelle società di Capitali lo Status di socio e la titolarità della partecipazione sociale sono subordinati all’obbligo di eseguire il conferimento promesso, nelle varie forme indicate e consentite dall’Atto costitutivo.

I soci devono conferire la somma in proporzione alla quota di partecipazione detenuta, che potrà essere richiesta dagli amministratori in qualsiasi momento, sulla base delle esigenze e dei programmi della società.

CTF, interviene in dette procedure, dopo aver acquisito dal proprio Fiduciante la relativa dotazione e provvista monetaria.

Provvede ed adempie al finanziamento o alla capitalizzazione della società, garantendo la consueta riservatezza.

Questa impostazione tutela gli interessi del Fiduciante all’interno della società, in quanto comporta l’assunzione ed il rispetto degli accordi presi anche da parte degli altri soci, evitando il ricorso alla procedura prevista dall’art. 2344 del codice civile.

CTF, attraverso specifico incarico conferito tramite Mandato, assiste l’imprenditore che intende acquisire e sottoscrivere Prestiti Obbligazionari.

Nell’operazione di sottoscrizione di Prestiti Obbligazionari, CTF assiste il proprio Fiduciante nell’ analisi e nel corretto funzionamento di quanto in materia disciplinato dagli articoli 2410 e seguenti del codice civile.

Con la sottoscrizione di prestiti obbligazionari si viene a creare una comunanza di interessi fra gli obbligazionisti stessi, alla quale il legislatore ha fatto corrispondere una vera e propria organizzazione che si articola in due organi: l’assemblea degli obbligazionisti e il rappresentante comune, di cui CTF né può assumere il ruolo e la funzione.