< Legge 1939/66 – D.Lgs 461/97 – D.M. 2 Giugno 1998 – AdE ris.61/E >

La risoluzione 61 – L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 61/E del 31 maggio 2011, si è interessata dell’applicazione dell’imposta sostitutiva da parte delle società fiduciarie.

In particolare nell’ambito di un interpello, posto da una società che svolge il servizio di amministrazione di attività finanziarie senza intestazione, venivano chiesti chiarimenti in merito al trattamento ai fini delle imposte dirette, dei redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria derivanti da attività finanziarie, e chiarimenti in merito agli obblighi di comunicazione per il monitoraggio fiscale.

L’Agenzia delle Entrate, ha affermato che la società fiduciaria può applicare il regime del risparmio amministrato per le attività finanziarie sulla base di un mandato senza intestazione dei beni purché nel contratto vengano garantiti e specificati gli obblighi di comunicazione a carico del cliente, nonché di rendicontazione da parte della società fiduciaria, in relazione ai redditi di capitale, la stessa società deve esercitare le funzioni di sostituto d’imposta, inoltre è tenuta alle segnalazioni ai fini del monitoraggio fiscale e valutario rispondendo ai relativi adempimenti nei confronti dell’A.F.

L’interpello – Con l’interpello posto, viene chiesto dalla Società Fiduciaria quale sia il trattamento, ai fini delle imposte dirette, dei redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria derivanti dalle attività finanziarie, depositate in Italia o all’estero, oggetto del rapporto di amministrazione senza intestazione. In riferimento ai redditi di capitale, la società chiede se può assumere il ruolo di sostituto d’imposta, relativamente ai redditi diversi di natura finanziaria, viene chiesto se si può applicare, in qualità di intermediario professionale, il c.d. “regime del risparmio amministrato” di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461., e infine, viene chiesto quali siano gli obblighi di comunicazione all’Amministrazione Finanziaria ai fini del cosiddetto “monitoraggio fiscale”, in capo alla società fiduciaria ed ai propri clienti.

I chiarimenti dell’Agenzia – L’Agenzia delle Entrate, ritiene che la fiduciaria possa applicare il regime del risparmio amministrato per le attività finanziarie affidatele dal cliente sulla base del mandato senza intestazione dei beni, purché vengano garantiti e specificati nel relativo contratto gli obblighi di comunicazione a carico del cliente, nonché di rendicontazione da parte della società fiduciaria, secondo quanto precisato dall’Amministrazione Finanziaria.

I redditi di capitale – Per quanto riguarda i redditi di capitale, l’Agenzia ritiene che la fiduciaria debba esercitare le funzioni di sostituto di imposta, anche con riferimento ai redditi di capitale da assoggettare a ritenuta a titolo di imposta o di acconto, trattandosi di sostituto che interviene nella loro riscossione.

Le comunicazioni – In merito alle comunicazioni all’Amministrazione finanziaria, il rapporto di amministrazione descritto nell’istanza di interpello costituisce oggetto di segnalazione all’Anagrafe tributaria ai sensi dell’articolo 7, comma 6, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605 e rientri nei rapporti oggetto di indagini finanziarie attivate dalla Amministrazione finanziaria.

L’esistenza di uno stabile rapporto di amministrazione con la fiduciaria residente, nonché il conferimento a quest’ultima dell’incarico di riscossione dei proventi, esonerano l’intermediario dagli obblighi di monitoraggio relativamente ai movimenti che avvengono all’interno del rapporto amministrato laddove i redditi siano assoggettati a tassazione a titolo definitivo.
Al contrario devono essere segnalate le operazioni suscettibili di produrre reddito poste in essere nell’ambito di rapporti che non fruiscono di alcuna opzione per l’applicazione dei predetti regimi sostitutivi, sia per scelta del contribuente sia perché è inibito dalle norme di riferimento l’esercizio delle opzioni.

Ad integrazione del precedente documento di prassi n. 61/2011, l’agenzia delle Entrate ha emanato la risoluzione n. 23/E/2012, nella quale si affronta nuovamente il discorso relativo all’amministrazione fiduciaria “senza intestazione” di conti correnti e “dossier titoli” detenuti da fiducianti residenti in Italia. In precedenza, è stato chiarito che il ruolo di sostituto d’imposta di una società fiduciaria, nell’ambito di un rapporto di amministrazione di attività finanziarie senza intestazione, posto a favore di clienti persone fisiche non imprenditori residenti in Italia, poteva essere assolto sulla base della sussistenza di un rapporto di amministrazione, indipendentemente dall’intestazione o meno del bene alla società stessa. Tra il cliente e l’intermediario, infatti, si viene a creare un legame duraturo, che presuppone uno stabile rapporto di mandato e di deposito, custodia o amministrazione necessario per consentire l’applicazione del regime del risparmio amministrato.

Con la nuova risoluzione dell’8 marzo 2012, l’Amministrazione finanziaria ribadisce le condizioni per cui la società fiduciaria, anche nei rapporti di amministrazione senza intestazione, può assolvere l’opzione per il regime del “risparmio amministrato”.

A tal fine, specifica la risoluzione, nel caso in cui le attività finanziarie oggetto del contratto di amministrazione siano depositate presso una banca estera, è necessario che, nell’ambito del rapporto contrattuale stipulato tra la banca e il fiduciante,

 

la stessa fiduciaria sia legittimata ai disinvestimenti utili al pagamento delle imposte, oltre che a prelevare le attività finanziarie qualora intervengano misure cautelari, conservative ed esecutive derivanti da atti impositivi e/o sanzionatori nei confronti del fiduciante.

Dunque, il semplice mandato ad amministrare può autorizzare la fiduciaria a fare da sostituto d’imposta, ma nel rispetto delle suddette condizioni. Inoltre, in caso di mandati fiduciari scudati e del relativo rapporto di segretazione, viene chiarito che il passaggio a un mandato “senza intestazione” non comporta la perdita della riservatezza a condizione che il passaggio sia contestuale e senza soluzione di continuità, anche con una diversa società fiduciaria.

OPERATIVITA’:

Il Mandato senza Intestazione, ha per oggetto il compimento di singoli atti di amministrazione di Beni. CTF applica e versa le ritenute alla fonte o le imposte sostitutive previste dall’ordinamento Tributario sui redditi derivanti dalle attività oggetto del rapporto.
E’ in capo al Fiduciante il diritto di impartire direttamente le proprie disposizioni all’Intermediario presso il quale sono depositati i titoli e le varie attività finanziarie.
Il Fiduciante è esonerato dall’obbligo di dichiarare le attività nel quadro RW della dichiarazione dei redditi ( per le attività estere ). Restano escluse tutte le attività estere preesistenti al momento dell’apertura del Mandato di amministrazione.

Il fiduciante affida alla CTF l’incarico di effettuare il calcolo delle imposte e a provvedere al relativo pagamento.

Sono a carico della CTF tutti gli obblighi e gli adempimenti relativi alla:

NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO
NORMATIVA SUL MONITORAGGIO
NORMATIVA IN MATERIA DI ANAGRAFE DEI RAPPORTI
NORMATIVA PREVISTA A CARICO DEI SOSTITUTI D’IMPOSTA.
NORMATIVE ESPOSTE DA LEGGI SPECIALI TRA CUI IL TUF ed il TUB.

Il Fiduciante apre una posizione attraverso la sottoscrizione di un Mandato senza intestazione con la CTF ed indica l’intermediario Finanziario < Banca, Sim, Sicav, Sgr, ect > presso il quale CTF dovrà aprire il CONTO/DEPOSITO. Il Fiduciante opera direttamente sul Conto/Deposito

CTF apre a proprio nome il Conto/Deposito Tecnico sul quale affluiranno i flussi reddituali derivanti dal Conto/Deposito del Fiduciante.

CTF , opera come sostituto d’imposta per i redditi di capitale e per redditi diversi.