CTF si costituisce da sostituto d’imposta applicando la relativa imposta sugli eventuali proventi derivanti dai riscatti (totali o parziali) delle polizze percepiti dal 12 agosto 2012.

L’imposta sostitutiva dello 0,35% (dovuto sul valore del contratto al 31 dicembre 2011), introdotta dall’art. 68 del decreto Crescita, va applicata solo alle polizze in essere alla data del 16 novembre 2012.

L’articolo 68, comma 1, del decreto legge 83/2012 (cosiddetto decreto Crescita), così come modificato dalla legge di conversione n. 134/2012, ha modificato il comma 3 dell’articolo 26-ter del dpr 600/73 prevedendo che, nel caso in cui l’imposta sostitutiva sui proventi derivanti dai riscatti totali o parziali delle polizze assicurative estere non sia applicata direttamente dalle imprese di assicurazione estere operanti nel territorio dello stato in regime di libertà di prestazione di servizi ovvero da un rappresentante fiscale, l’imposta sostitutiva debba essere applicata dai soggetti attraverso i quali i redditi di provenienza estera sono riscossi.

Questo significa, appunto, che la fiduciaria potrà fare da sostituto d’imposta anche sui proventi derivanti da riscatti (totali o parziali) delle polizze.

Gli adempimenti che dovrà porre in essere la fiduciaria:  inviare una lettera al beneficiario della polizza e richiedere al percipiente/beneficiario di fornire idonea documentazione attestante l’ammontare dei redditi da assoggettare all’imposta sostitutiva in vigore al momento.

 Il percipiente dovrà quindi fornire i dati richiesti dalla fiduciaria; in assenza la fiduciaria dovrà attivarsi per avere le citate informazioni direttamente dalla compagnia assicurativa estera. Da segnalare che il versamento delle relative imposte sostitutive da parte della fiduciaria andrà fatto, mediante l’apposito modello F24, entro il sedicesimo giorno del mese successivo a quello in cui i proventi sono stati percepiti.

Risulta pertanto di fondamentale importanza per la fiduciaria ricevere dal percipiente ovvero direttamente dalla compagnia assicurativa i citati dati in modo tempestivo.

Qualora la polizza assicurativa estera fosse intestata alla fiduciaria il contraente non dovrà esporre la stessa nel modulo RW della dichiarazione dei redditi.