LA QUOTA SOCIETARIA IN SUCCESSIONE

( il caso di una quota di S.r.l. intestata a una fiduciaria )

Se il fiduciante proprietario, tramite Mandato Fiduciario, di una quota di S.r.l., decede senza aver redatto testamento, la quota cade in successione secondo le disposizioni della successione legittima.

Ne consegue che la quota diventa di proprietà indivisa degli eredi, sebbene possa restare intestata alla fiduciaria, fino a quando essi non revochino il Mandato Fiduciario chiedendone la cointestazione a loro nome.

Cosa prevede il Codice Civile riguardo alla comproprietà di una quota sociale.
L’Articolo 2468, ultimo comma, del Codice Civile statuisce che

nel caso di comproprietà di una partecipazione, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune, nominato secondo le modalità previste dagli articoli 1105 e 1106”. Il primo comma dell’art. 1105 c.c. prevede che “tutti i comproprietari hanno diritto di concorrere nell’amministrazione della cosa comune”.

Alla luce delle suddette previsioni codicistiche, con la costituzione della comproprietà della quota, qualora gli eredi optino per mantenere l’intestazione fiduciaria, essi devono nominare un rappresentante comune che sarà l’interlocutore della fiduciaria.

LA SOCIETA’ FIDUCIARIA COME RAPPRESENTANTE COMUNE

Nell’ipotesi in cui gli eredi non siano interessati a subentrare nel Mandato Fiduciario e quindi si cointestino la quota sociale, resta per loro la problematica della gestione in comune, che può risolversi con la nomina del Rappresentante comune.

Qualora nessuno degli eredi voglia assumere tale incarico o per questione di tempo, o per mancanza di competenza o altro, gli eredi possono conferire l’incarico di rappresentante comune alla fiduciaria “CTF“.

Quest’ultima svolge l’incarico SENZA intestarsi la quota sociale e si limiterà a dare esecuzione alle istruzioni impartitile di volta in volta dagli eredi comproprietari.

Nell’incarico potrà essere previsto che, in caso di disaccordo tra gli eredi, la fiduciaria è autorizzata ad astenersi dal compiere atto/i di amministrazione.

L’incarico sarà valido fino a revoca o dimissioni e, comunque, fino a quando la quota resterà in comunione.