Nel corso degli ultimi anni l’incertezza economica dovuta all’imprevedibilità degli eventi e alla crisi economica mondiale ha incoraggiato i privati a cercare asset class diversi come arte e oggetti da collezione.

Mercato in espansione in quanto un’opera d’arte è da molti considerata un Bene-rifugio ed un investimento sicuro.

Un patrimonio artistico viene gestito da un collezionista inizialmente per passione e poi diventa, col passare del tempo, un valore da gestire, amministrare, proteggere e trasmettere, infine un vero e proprio asset ereditario.

L’opera d’arte è sicuramente una valida alternativa per valorizzare e mantenere il proprio patrimonio che con facilità può essere oggetto un domani di passaggio generazionale”

L’amministrazione fiduciaria di opere d’arte detenute in Italia o all’estero offre molteplici vantaggi per i proprietari delle opere (quali artisti, collezionisti, mercanti d’arte o acquirenti/venditori occasionali).

Il Mandato Fiduciario assolve ed assiste il Fiduciante in una gestione sicura e trasparente. agire sul mercato dell’arte garantendosi “riservatezza” durante la conclusione degli affari, di compravendita, trasferimenti , partecipazione ad aste e attività connesse e complementari.

L’intervento della Fiduciaria assicura la legalità delle transazioni finanziarie, avendo l’obbligo di monitore la provenienza dei Fondi derivante dagli obblighi della normativa antiriciclaggio.

I Fondi necessari per le compravendite delle opere possono transitare sui conti della Fiduciaria.

Nel caso di compravendite di opere che si trovano all’estero, la fiduciaria consente sia di esonerare il cliente dalla compilazione del quadro RW sia di assolvere a tutti gli adempimenti fiscali.

Gli strumenti che può adottare la Fiduciaria:

IL CONTRATTO DI AFFIDAMENTO FIDUCIARIO

Il contratto di affidamento fiduciario rappresenta una nuova tipologia contrattuale caratterizzato dalla fiducia e dall’autonomia patrimoniale perfetta costituita dalla segregazione.

Il patrimonio affidato è segregato rispetto al patrimonio dell’Affidante, ma anche dell’Affidatario e dei Beneficiari.

Il contratto di affidamento fiduciario è regolato dal diritto italiano.

L’Affidante (il collezionista, l’artista o gli eredi) affida la titolarità di determinati beni (la collezione di opere d’arte) all’Affidatario Fiduciario affinché quest’ultimo utilizzi tali beni a vantaggio di uno o più Beneficiari (per esempio i discendenti in linea diretta) sulla base di un Programma e di modalità definite dall’Affidante ed accettate dall’Affidatario.

L’atto di conferimento delle opere d’arte nel Fondo affidato sarà necessariamente preceduto da una valutazione delle opere.

Il negozio autorizzativo potrà contemplare la possibilità di modificare le opere d’arte facenti parte della collezione al fine di rinnovarla e mantenerne alto il valore, magari indicando già i criteri per la scelta dei soggetti chiamati a stabilire quali opere cedere e quali acquisire.

La causa della fiducia emerge in modo espresso nel Programma destinatario, che è al centro del contratto di affidamento fiduciario e ne costituisce la causa concreta che rende il contratto atipico meritevole di tutela ex art. 1322 c.c..

La forma del contratto di affidamento fiduciario non è specifica, ma deve essere necessariamente un atto scritto con data certa, ai fini della certezza dell’opponibilità del vincolo.

Una volta che è stato portato a termine il Programma destinatario, i soggetti Beneficiari a cui sono stati destinati gli oggetti artistici conferiti nel Fondo Affidato riceveranno quest’ultimi liberi da vincoli.

IL “CONTRATTO DI AMMINISTRAZIONE SENZA CONSEGNA DI OPERE D’ARTE O OGGETTI PREZIOSI”

E’ utilizzato al fine di regolarizzare fiscalmente in Italia le opere d’arte o gli oggetti preziosi, detenuti all’estero.

Ai fini della conclusione del contratto, il collezionista deve consegnare alla società fiduciaria:

· i documenti che comprovino la provenienza dell’opera d’arte o dell’oggetto prezioso quali fatture, contratti di acquisto, certificazioni di autenticità, polizze assicurative e certificati di libera circolazione;

· una perizia sull’opera d’arte o sull’oggetto prezioso sottoscritta da un esperto che ne indichi l’autenticità ed il valore.

Una volta che il “Contratto di amministrazione senza consegna di opere d’arte o oggetti preziosi” viene sottoscritto tra le parti:

· il collezionista rimane intestatario e proprietario dei Beni;

· la società fiduciaria amministra i Beni sulla base dei termini contrattuali stabiliti tra le parti;

· viene aperto un conto corrente dedicato intestato alla società fiduciaria sul quale transitano: gli incassi dei proventi e dei redditi relativi ai Beni oggetto del contratto, pagamenti relativi agli stessi (spese di deposito, mantenimento, protezione e restauro), pagamenti delle ritenute alla fonte o imposte sostitutive applicate dalla società fiduciaria sui redditi e proventi incassati, pagamenti delle commissioni dovute alla società fiduciaria per l’espletamento dell’incarico.

Per il collezionista la sottoscrizione di una tale tipologia contrattuale presenta diversi vantaggi:

· la possibilità di mantenere all’estero l’opera d’arte o l’oggetto prezioso;

· l’esonero dalla compilazione del quadro RW della dichiarazione dei redditi;

· il trasferimento degli adempimenti fiscali, relativi alla regolarizzazione in Italia dei Beni a carico della società fiduciaria che se ne occupa in qualità di sostituto di imposta.

IL PASSAGGIO GENERAZIONALE DI OPERE D’ARTE E COLLEZIONI

è un tema delicato e complesso che va affrontato nel rispetto dei molteplici interessi coinvolti.

Una successione che abbia ad oggetto opere d’arte sarà, in linea di principio, soggetta ad imposta di successione.

In particolare:

· il valore imponibile sarà determinato «assumendo il valore venale in comune commercio» alla data di apertura della successione (ossia il valore di mercato dell’opera al momento del decesso; art. 19 del D.lgs. 346/1990)

· saranno applicabili le ordinarie aliquote e franchigie: imposta dal 4% all’8%, con franchigia fino a 1.000.000 per i trasferimenti in favore di coniuge e discendenti in linea retta

Inoltre, deve essere aggiunto che, ai sensi dell’art. 9 del D.lgs. n. 346/1990, si considerano in ogni caso ricompresi nell’attivo ereditario – anche se non dichiarati o dichiarati per un importo minore – denaro, gioielli e mobilia per un importo pari al 10% del valore globale netto dell’asse ereditario, intendendosi quale mobilia l’insieme dei beni mobili destinati all’uso o all’ornamento delle abitazioni (ivi compresi i beni culturali non sottoposti al vincolo di cui all’art.13 D.lgs.346/90).