Il TRUST è un istituto di origine anglosassone.

Il nostro ordinamento giuridico non annovera una Normativa dedicata per l’istituto del “TRUST“

Con la Legge di ratifica n. 364 del 16 ottobre 1989 è stata data esecuzione in Italia, con decorrenza 1° gennaio 1992, alla Convenzione dell’Aja del 1° giugno 1985 sulla legge applicabile ai trust e sul loro riconoscimento.

L’Italia è stato il primo Paese di tradizione giuridica romanistica a firmare e ratificare nel proprio Ordinamento la Convenzione dell’Aja sul mutuo riconoscimento e sulla Legge regolatrice del Trust.

L’introduzione di norme sostanziali sui Trust in Italia avviene dunque per mezzo di una innovazione legislativa ma nel consenso all’applicazione di una legge straniera, di una qualunque legge straniera.

La costituzione di un Trust in Italia deve comunque rispettare alcuni parametri, ovvero la normativa in tema dell’ordine pubblico, le norme di applicazione necessarie sia del Foro che di uno Stato Estero, oltre le materie regolate dall’art 15 della Convenzione dell’Aja.

CHE COSA E’ IL TRUST

Il Trust è un “Contratto“ per mezzo del quale una persona fisica o giuridica denominata il “DISPONENTE/SETTLOR“ proprietario dei beni, trasferisce la proprietà di tutti o parte dei suoi beni ad un altro soggetto denominato il “TRUSTEE“.

IL Trustee è il soggetto a cui viene conferito il compito e l’incarico di Gestire, Impiegare, Amministrare> i Beni, attenendosi alle regole alle norme di legge e con le modalità stabilite e riportate nell’atto costitutivo del Trust.

Tale attività deve essere esercitata nell’interesse esclusivo ed a favore di altro o altri soggetti denominati “BENEFICIARIO/BENEFICIARY“.

Uno degli effetti importanti del Trust è costituito dal fatto che il DISPONENTE perde ogni diritto di proprietà sui beni conferiti separandoli dal restante Patrimonio non conferito che resta nella sua sfera giuridica.

Tali diritti vengono trasferiti al Trustee.

I beni appartenenti ad un Trust non possono essere oggetto di pignoramento da parte dei creditori personali del Disponente, del Trustee, dei beneficiari e/o di loro eredi.

Nel Trust possono essere trasferiti beni mobili, immobili, partecipazioni, opere d’arte, titoli, denaro  e valori di ogni tipo.

L’atto di dotazione (conferimento beni), può essere eseguito anche successivamente all’atto di costituzione del Trust, in più tranche, momenti e da soggetti diversi.

Il Trust ha diverse finalità: dalla protezione del Patrimonio personale e familiare alla protezione dei soggetti deboli e/o interdetto,  per programmare il processo della successione nell’asse ereditario, per attribuire e destinare delle utilità e beni ai soggetti individuati.

Il patrimonio amministrato dal trustee confluisce in un fondo autonomo, distinto dal suo patrimonio personale, utilizzabile solo per le finalità previste dal trust.

I terzi creditori del Trustee non possono rivalersi sui beni oggetto del Trust che sono sottoposti ad un vincolo di destinazione e separazione.

I SOGGETTI DEL TRUST

Disponente/Settlor è il soggetto che istituisce il Trust, conferisce un complesso di beni o di somme ed utilità che saranno destinate ad uno o più beneficiari dallo stesso indicati.

Trustee è il soggetto individuato dal Disponente di propria fiducia, al quale vengono affidati i Beni conferiti nel trust con il compito di gestirli, amministrarli, impiegarli nell’esclusivo interesse e vantaggio del o dei Beneficiari. Il Trustee deve attenersi alle istruzioni del Disponente ed in ogni caso non potrà mai utilizzare i beni che gli sono stati affidati per scopi ed esigenze proprie e personali, inoltre dovrà sempre rendicontare ogni atto compiuto in esecuzione dell’incarico ricevuto.

Guardiano/Protector è il soggetto individuato dal Disponente di propria fiducia, al quale è assegnato un compito di controllo, di vigilanza e supervisione sulla attività svolta dal Trustee, con il quale coopera nell’assunzione di decisione delicate ed importanti che riguardano e coinvolgono i Beneficiari.

Beneficiario/Beneficiary, soggetto individuato dal Disponente per il quale è stato istituito il Trust che godrà ad una certa scadenza o al verificarsi di un determinato evento del complesso dei Beni conferiti nel Trust.

Il disponente potrà anche disciplinare ed impartire disposizioni relative ai redditi derivanti dai beni conferiti o che lo stesso capitale possano essere utilizzati per la cura, l’assistenza, il mantenimento del Beneficiario.

CATEGORIE DI TRUST

IL TRUST A TUTELA FAMIGLIA

IL TRUST DI INTERESSE IMPRENDITORIALE E/O FINANZIARIO

Il trust di carattere familiare copre varie esigenze fra le quali riportiamo non a titolo esaustivo ma esemplificativo le seguenti motivazioni e ragioni:

·         Fare eseguire le proprie disposizioni del Patrimonio lasciato in eredità;

·         Fare amministrare un patrimonio a favore di un soggetto invalido e/o incapace ed impossibilitato ad occuparsi della gestione ed amministrazione dei beni;

·         Gestire il trasferimento di beni immobiliari;

·         Gestione di acquisti immobiliari operati dai genitori per conto dei figli;

·         Garantire il mantenimento del coniuge superstite;

·         Garantire con i propri beni il futuro di persona meno fortunata e capace;

·         Provvedere al futuro dei propri figli determinando il modo, la forma, il tempo in cui avranno il diritto a ricevere il possesso dei beni conferiti nel Trust;

·         Evitare che un Patrimonio unitario, nel trasferimento di proprietà venga frazionato, o utilizzato per scopi diversi della volontà del Disponente;

·         Pianificazione successoria;

·         Conservazione del patrimonio artistico e culturale;

·         Preservare e segregare parte o tutto il patrimonio da eventuali pretese di Terzi;

·         Nei procedimenti di separazione coniugale o di divorzio;

·         Rapporti con il Fondo Patrimoniale.

Il trust Commerciale, utilizzato per la risoluzione di problematiche ed interessi imprenditoriali, verte principalmente sulle seguenti esigenze e scopi:

·         Gestire patti di sindacato, fondi pensione, fondi d’investimento;

·         Gestione e disciplina per i passaggi generazionali delle aziende;

·         Protezione dei patrimoni aziendali, azioni e quote sociali;

·         Costituzione di patrimoni a scopo di garanzia;

·         Gestione ed attuazione degli accordi fra soci;

·         Escrow account;

·         Agevolare il buon esito di procedure concorsuali;

·         Nella crisi di impresa per fini leciti e propositivi, quale strumento di protezione del patrimonio del debitore e a tutela dei creditori;

ASPETTI FISCALI

L’atto istitutivo del trust privo di contenuto patrimoniale è tassato con l’imposta fissa di registro. Con la Legge Finanziaria 2007 (legge n. 296/2006) e con le successive circolari interpretative, l’amministrazione fiscale ha fornito gli elementi di valutazione per inquadrare il trust ai fini fiscali nei suoi caratteri generali.

DURATA DI UN TRUST

La durata è stabilita nell’atto istitutivo, in subordine si estingue al raggiungimento degli obiettivi prefissati o se gli stessi sono ritenuti impossibili da raggiungere.

Consultrust Fiduciaria può annoverarsi tra i soggetti idonei alla assunzione della funzione di Trustee ai sensi dell’art 7 della convenzione dell’Aja e ricoprire il ruolo di Guardiano/Protector in trust comunque istituiti.