Fra le attività ed i servizi offerti ai nostri Fiducianti, annoveriamo i  “Fondi speciali affidati” uno strumento interamente regolato dal diritto interno ed idoneo a realizzare un’ampia gamma di interessi meritevoli di tutela, che si presta a molteplici funzioni e scopi.

Tale strumento ha natura contrattuale e per questo viene denominato

“ CONTRATTO PER L’AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA DI FONDI SPECIALI AFFIDATI  < FSA > “.

Il fondo speciale è uno strumento contrattuale che si pone accanto ai due strumenti tipici dell’attività fiduciaria: il mandato con intestazione dei beni e il mandato senza intestazione.

Il FSA è a nostro parere un validissimo strumento alternativo all’istituto del Trust senza dover ricorrere alla legge straniera.

Richiede la Forma dell’Atto Pubblico.

All’atto dovranno partecipare sia il fiduciante che la fiduciaria.

FSA è il contratto per mezzo del quale «l’affidante e l’affidatario fiduciario redigono un  PROGRAMMA –  meglio identificato come < Programma Destinatorio > ove vengono conferiti e trasferiti beni di varia natura  <TEMPORANEAMENTE>  allo scopo della  realizzazione di un   PROGRAMMA  i cui interessi siano meritevoli di tutela e che l’affidante  avrà cura di determinare all’interno dell’atto pubblico.

La centralità del contratto è il programma destinatorio, che deve essere portato a compimento e pertanto ne costituisce l’unico elemento sostanzialmente immutabile, potendo invece gli altri elementi (soggetti, beni) modificarsi nel corso del rapporto;

Sui Beni inseriti nel Fondo Speciale Affidato viene posto un vincolo di destinazione ex art. 2465 ter                                     c.c. Sottolineamo che non tutti i beni possono essere oggetto di un vincolo di destinazione ex art.  2645-ter c.c..

L’apposizione dei vincoli di destinazione sui beni contenuti nel “Fondo speciale affidato” è IRREVOCABILE.

Il “Fondo speciale affidato” è un fondo segregato e separato rispetto ai patrimoni sia dell’affidante che dell’affidatario. Non è possibile eseguire azioni da parte dei creditori sia del Fiduciante che della Fiduciaria.

La segregazione sorge in virtù dell’apposizione del vincolo di destinazione e alla pubblicità della costituzione per atto pubblico.

Le trascrizioni in registri pubblici o privati dei beni inseriti nel “Fondo speciale affidato” avverranno a nome del fondo speciale, che potrà avere una propria denominazione, o a nome della fiduciaria ma specificando che la stessa sta agendo in qualità di affidataria del fondo speciale individuato

In ordine all’opponibilità ai Terzi ed ai Creditori del Fiduciante del Pactum Fiduciae, si rileva che il trasferimento della proprietà di eventuali beni immobili e beni mobili iscritti in pubblici registri viene trascritto a favore della Fiduciaria mentre ai sensi dell’art.2645-ter c.c , il vincolo di destinazione è trascritto contro la Fiduciaria.

La figura ed il ruolo dell’Affidatario è proprio della Fiduciaria, soggetto Vigilato, Autorizzato e controllato del Mise e alcune sono anche iscritte nell’albo speciale 106 Tub di Banca d’Italia la cui attività è quella di amministrare temporaneamente e professionalmente patrimoni di terzi. senza che tali beni si confondano col patrimonio personale della fiduciaria.

Il “Fondo speciale affidato” è dinamico.

L’affidatario acquisisce anche la titolarità dei beni, si tratta di un diritto di proprietà strumentale e temporanea e nell’interesse altrui, nel  principio di buona fede e nell’assenza di conflitti d’interesse, diritto che non corrisponde in alcun modo ad un suo arricchimento o tutela, essendo preordinato ad una diversa destinazione.

L’affidatario ha ampi poteri dispositivi e non solo gestori, e può pertanto vendere, sostituire, permutare, reimpiegare i beni costituenti il fondo affidato se ciò è necessario per l’attuazione del programma.

Infatti nel contratto di FSA i beni sono modificabili: è l’attività compiuta sui beni (il programma) ed essere vincolata e non i beni stessi e l’affidatario ha quindi ampio spazio di manovra nella gestione e nell’amministrazione di questi.

Tali beni risultano segregati rispetto al suo patrimonio personale e quindi eventuali creditori non potranno mai rivalersi sui beni oggetto del contratto.

L’affidatario quindi non ha alcun interesse sul fondo affidato.

L’affidatario può essere revocato o dare le dimissioni. In questi casi si procederà alla nomina di un nuovo affidatario, senza che il contratto si interrompa mai e senza che il fondo venga mai a trovarsi privo di titolare.

La sostituzione o surroga dell’affidatario non modifica o incide sul VINCOLO. Muta solo l’intestatario dei beni.

L’affidatario non può richiedere un’azione di risoluzione per eccessiva onerosità, poiché ciò porrebbe in pericolo il programma destinatorio.

Peraltro può  richiedere un compenso,  e può liberarsi dalle proprie obbligazioni trasferendo i beni ad altro affidatario.

L’affidante può sempre  nominare  un garante, con  l’obiettivo di verificare se la l’affidatario ha osservato il programma descritto nell’atto pubblico di istituzione dei fondi speciali.

In caso di morte dell’affidante, il contratto di affidamento proseguirà a seconda delle disposizioni del programma destinatorio.

Per quanto riguarda i beneficiari, essi possono essere persone fisiche, anche se non ancora in vita, o persone giuridiche, sebbene non ancora costituite.

Essi si dividono in “beneficiari delle Utilità” ai quali vengono attribuiti i vantaggi derivanti dai beni affidati e i “beneficiari dei beni affidati”, ai quali vengono trasferiti i beni affidati nel corso o al termine dell’affidamento quale completamento del programma destinatorio.

Il “Fondo speciale affidato” sarà dotato di un proprio codice fiscale. ma a differenza del trust, che è regolato da una legge straniera, il FSA e disciplinato dalla legge italiana.

Sotto un profilo fiscale il FSA è  soggetto Ires.
Le imposte indirette vengono applicate solo in sede di distribuzione dei beni ai beneficiari.

Al termine del programma i Beneficiari riceveranno i beni liberi da vincoli.

In conclusione il FSA  consente di fruire delle potenzialità di un patrimonio nell’ambito di una gestione dinamica, determinare un effetto segregativo dello stesso patrimonio, prevedere meccanismi di autotutela, garantire la realizzazione del programma destinatorio e la continuità della titolarità del ruolo dell’affidatario fiduciario, affinché il patrimonio passi senza soluzione di continuità al beneficiario finale.