Consultrust Fiduciaria, su ordine e per conto dei clienti, analizza ed amministra fiduciariamente operazioni aventi ad oggetto società immobiliari e/o immobili, ovvero l’amministrazione di beni immobili, ivi comprese le eredità, le donazioni, i legati, i beni di fondazioni, la consulenza nella valutazione e nella compravendita.

Il fiduciante potrà decidere di intestare i propri beni immobili alla CTF che assume sia la veste di proprietaria sia il ruolo di controparte contrattuale nei rapporti giuridici con i terzi in nome proprio ma per conto del fiduciante.

Il Mandato di amministrazione sottoscritto dal fiduciante prevede:

·                    L’elenco dei singoli beni e dei diritti intestati;

·                    L’individuazione analitica dei poteri conferiti all CTF;

·                     L’obbligo del fiduciante di anticipare alla CTF i mezzi necessari per lo svolgimento degli incarichi.

In questo settore CTF può rivestire un ruolo statico orientato ad una finalità conservativa o un ruolo dinamico di impronta speculativa.

Nel primo caso ci si inserisce in un’ottica finalizzata alla mera conservazione di uno o più beni immobili.

CTF attraverso un Mandato di amministrazione può gestire e stipulare contratti di locazione o i diritti inerenti gli stessi immobili, si pensi al diritto di voto nell’assemblea condominiale, in nome proprio ma per conto dei fiducianti in conformità alle direttive ricevute.

Sempre in quest’ottica, CTF può essere coinvolta nell’ambito di divisioni ereditarie o anche di operazioni di ristrutturazione, lottizzazione ecc.

Nel secondo caso, di fronte all’utilizzazione della società fiduciaria di gestione con scopi speculativi il fiduciante deve attribuirle maggiori poteri rispetto alla precedente ipotesi e deve mettere a disposizione maggiori disponibilità monetarie per poter acquisire beni immobili o quote societarie per proprio conto.

L’utilizzazione del patto fiduciario in funzione del raggiungimento di obiettivi speculativi può riguardare l’intestazione alla CTF di beni immobili in vista di una futura alienazione, la costituzione di una società immobiliare mediante il conferimento di immobili, la gestione o il coordinamento del patrimonio immobiliare e il suo successivo incremento.

Ai fini dell’imposizione diretta, in entrambi i casi sopraesposti, ipotizzando che alla base dell’intestazione non vi sia un trasferimento vero e proprio della proprietà, si applica il principio della trasparenza fiscale.

In tal senso la proprietà dei beni rimane del fiduciante e gli incrementi o i decrementi patrimoniali della gestione fiduciaria degli immobili concorrono a formare il reddito del fiduciante per trasparenza.

Sono varie le ragioni, “esclusivamente lecite“ , che possono indurre a scegliere di non intestarsi la proprietà di Immobili, di conseguenza la scelta del soggetto intestatario deve essere un’operazione compiuta con adeguata ponderazione e nella massima correttezza e legalità (l’intestazione fittizia di beni a terzi può configurare un reato penale), oltre al fatto che vanno considerati diversi aspetti fra cui le evenienze come la morte dell’intestatario, la vendita a terzi, il contestuale conferimento al proprietario di una procura a vendere ed altre casistiche.

Le operazioni e gli interventi richiesti nel segmento Immobiliare, vertono principalmente su due principali arterie.

La prima è contenuta nella sfera prettamente “Personale/Familiare“

la seconda in quella “Commerciale/Speculativa“.

Pur avendo delle finalità e scopi diversi, le procedure e l’iter applicativo ed operativo è del tutto identico:

1. acquisto dell’immobile realizzando e costituendo il Veicolo                                                           < Società Immobiliare >

2. acquisto dell’immobile mediante intestazione diretta alla CTF.

La casistica descritta al punto 1) è per tutte le società fiduciarie considerata attività ordinaria, inserita in  uno schema operativo ben definito e collaudato.

Nel mentre la casistica descritta al punto 2) è stata oggetto di osservazioni, approfondimenti, confronti, fra vari interlocutori istituzionali, al punto di non essere utilizzata principalmente per problemi di carattere fiscale.

In attesa di una riforma organica della disciplina delle società fiduciarie che faccia chiarezza sul punto, l’interpretazione da preferire, in linea con le conclusioni più recenti a cui pareva essersi delineato un orientamento uniforme dell’amministrazione finanziaria, tale da considerare che l’intestazione di un bene immobile ad una società fiduciaria ed il suo trasferimento al fiduciante, sono atti non equiparabili ad un trasferimento di proprietà, neutri dal punto di vista fiscale e, come tali, soggetti ad imposta di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa.

Anche il Consiglio nazionale del notariato  ha abbracciato quest’indirizzo considerando «il trasferimento di un bene immobile ad una società fiduciaria ed il suo ritrasferimento al fiduciante atti non equiparabili ad un trasferimento di proprietà, neutri dal punto di vista fiscale e, come tali, soggetti ad imposizione indiretta (imposta di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa) .

In merito alla massima trasparenza di carattere operativo nei confronti della clientela, constatiamo delle difficoltà su alcuni Conservatori dei Registri immobiliari relativamente alla trascrizione dell’atto, che dovrebbe essere risolta in sede di giurisdizione volontaria.