La civiltà di un popolo si misura dalla cura ed attenzione verso i soggetti deboli e gli anziani.

La legge n.112/2016 “Dopo di noi”, entrata in vigore il 25 giugno 2016, è stata emanata per favorire il benessere, la piena inclusione sociale e l’autonomia delle persone con disabilità grave, prive del sostegno familiare (art. 1, comma 1). Essa disciplina misure di assistenza, cura e protezione nel superiore interesse delle persone con disabilità grave.

La disabilità grave, secondo la definizione che viene data dalla legge 104 del 1992, è “non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità, prive di sostegno familiare in quanto mancanti di entrambi i genitori o perché gli stessi non sono in grado di fornire l’adeguato sostegno genitoriale, nonché in vista del venir meno del sostegno familiare, attraverso la progressiva presa in carico della persona interessata già durante l’esistenza in vita dei genitori” (art. 1, comma 2).

La disabilità grave deve essere accertata dalle apposite commissioni mediche presso le Unità Sanitarie Locali.

La disabilità grave di un figlio o di un familiare, oltre alle difficoltà del quotidiano porta con sé la pesante preoccupazione sul suo futuro, su quella che sarà la sua vita “dopo di noi”.

Poter garantire alla persona con disabilità grave un adeguato sostegno economico, assistenziale e relazionale per poter vivere al meglio la propria esistenza anche dopo la scomparsa dei genitori o dei familiari è una problematica di particolare rilevanza sociale. Una maggiore attenzione nei confronti delle disabilità e dei delicati problemi che esse sollevano anche nei confronti dei familiari del disabile.

Per il perseguimento delle finalità sopra richiamate, la legge 112/2016 prevede l’istituzione del Fondo per l’assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare (artt. 3 e 4), destinato a sostenere le prestazioni assistenziali e gli obiettivi di servizio in favore dei disabili.

In particolare, il Fondo, per espressa disposizione normativa (art. 4) è finalizzato a:

a) favorire percorsi di deistituzionalizzazione e di supporto alla domiciliarità in abitazioni o gruppi-appartamento che riproducano le condizioni abitative e relazionali della casa familiare e che tengano conto anche delle migliori opportunità offerte dalle nuove tecnologie;

b) realizzare, ove necessario e comunque in via residuale, interventi per la permanenza temporanea in una soluzione abitativa extrafamiliare per far fronte ad eventuali situazioni di emergenza;

c) realizzare interventi innovativi di residenzialità volti alla creazione di soluzioni alloggiative di tipo familiare e di cohousing;

d) sviluppare programmi di accrescimento della consapevolezza, di abilitazione e sviluppo delle competenze per la gestione della vita quotidiana e per il raggiungimento del maggior livello di autonomia possibile delle persone con disabilità grave“.

La Legge sul “Dopo di noi” ha previsto agevolazioni fiscali per gli strumenti di destinazione e tutela patrimoniale in favore della persona con disabilità e per le liberalità in denaro o in natura in favore di questi (art. 6).

La Legge n. 112/2016, in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare individua quattro diversi strumenti giuridici idonei a proteggere gli interessi dei soggetti con disabilità grave:

1. le Polizze di Assicurazione;
2. il Trust;
3. i Vincoli di Destinazione di cui all’art. 2645-ter c.c.;
4. i “Fondi Speciali, composti di beni sottoposti a vincolo di destinazione e disciplinati con contratto di Affidamento Fiduciario”.

A garanzia del disabile, la legge prevede che vengano individuati in maniera chiara e inequivocabile i soggetti coinvolti, i rispettivi ruoli e che gli effetti verranno esplicati solo se sarà individuata la destinazione del Fondo con riguardo al progetto di vita e agli obiettivi di benessere del soggetto disabile.

La Legge stabilisce che i beni destinati alla tutela delle persone con disabilità grave siano esenti dall’imposta sulle successioni e donazioni, a condizione che la finalità esclusiva perseguita sia l’inclusione sociale, la cura e l’assistenza delle persone con disabilità grave in favore dei quali sono istituiti.

Presupposti necessari per usufruire delle agevolazioni fiscali: Gli strumenti devono essere redatti con atto Pubblico e rispettare i seguenti requisiti e l’esistenza congiunta delle seguenti condizioni:

1.finalità esclusiva: inclusione sociale, cura e assistenza delle persone con disabilità grave;

2.i soggetti coinvolti ed i rispettivi ruoli devono essere identificati in maniera chiara ed univoca ed è previsto anche un obbligo di rendicontazione;

3.devono essere espressamente descritte le funzionalità ed i bisogni specifici del disabile e le attività assistenziali necessarie per la cura e la soddisfazione dei suoi bisogni, comprese le attività finalizzate a ridurre il rischio della istituzionalizzazione delle medesime;

4.dovrà essere indicato quale esclusivo beneficiario la persona con grave disabilità e i beni conferiti dovranno essere destinati esclusivamente alla realizzazione della finalità assistenziale;

5.deve essere individuato un soggetto preposto al controllo delle obbligazioni imposte a carico del trustee o del fiduciario o del gestore. Tale soggetto deve essere individuabile per tutta la durata del trust o dei fondi speciali o del vincolo di destinazione;

6.indicazione degli obblighi e delle modalità di rendicontazione a carico del trustee o del fiduciario o del gestore;

7.deve essere indicato, quale termine finale della durata, la data della morte del disabile e deve, infine, essere stabilita la destinazione di eventuale patrimonio residuo.

8.il requisito formale richiesto per l’atto è l’atto pubblico.

AGEVOLAZIONI FISCALI

I trasferimenti di beni e diritti in favore di trust, vincoli di destinazione e fondi speciali composti da beni sottoposti a vincolo di destinazione e disciplinati con contratto di affidamento fiduciario è previsto che godano di uno speciale trattamento tributario e più precisamente:

1.i beni e i diritti conferiti, gravati o destinati sono esenti dall’imposta sulle successioni e donazioni;

2.in caso di premorienza del beneficiario rispetto ai soggetti che hanno istituito il trust, stipulato i fondi speciali o costituito i vincoli di destinazione, i trasferimenti di beni e di diritti reali a favore dei suddetti soggetti godono anch’essi della medesima esenzione dall’imposta sulle successioni e donazioni e le imposte di registro, ipotecaria e catastale si applicano in misura fissa;

3.Con riguardo alla devoluzione del patrimonio residuo alla morte del disabile, la norma agevolativa all’art. 6, comma 5, della L. 112/2016 prevede che in caso di morte del beneficiario (del trust, del vincolo di destinazione o del fondo speciale), il trasferimento del patrimonio residuo sia soggetto all’imposta sulle successioni e donazioni secondo le regole ordinarie, prendendo in considerazione il rapporto di parentela o coniugio intercorrente tra disponente, fiduciante e destinatari del patrimonio residuo.

In caso di premorienza del beneficiario disabile al disponente, a norma dell’art. 6 comma 4 della L. 112/2016, trova applicazione l’esenzione dall’imposta sulle successioni e donazioni e dalle imposte di registro, ipotecaria e catastale. Quindi, se i beni tornassero al disponente, l’imposta sulle successioni e donazioni non risulterebbe dovuta neppure al momento dello scioglimento del vincolo.

4.ai trasferimenti di beni e di diritti, le imposte di registro, ipotecaria e catastale si applicano in misura fissa;

5.gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, nonché le copie dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni e le attestazioni posti in essere o richiesti dal trustee, dal fiduciario del fondo speciale ovvero dal gestore del vincolo di destinazione sono esenti dall’imposta di bollo;

6.in caso di conferimento di immobili e di diritti reali sugli stessi, i comuni possono stabilire aliquote ridotte, franchigie o esenzioni ai fini dell’imposta municipale propria per i soggetti passivi;

7.alle erogazioni liberali, alle donazioni e agli altri atti a titolo gratuito effettuati dai privati nei confronti di trust, dei fondi speciali si applicano alcune detrazioni e deduzioni fiscali, sino al 20 per cento del reddito complessivo dichiarato e comunque nella misura massima di 100mila euro annui.

8.Con riguardo alle assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte, finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave, è stato elevato da euro 530 a euro 750 l’importo fiscalmente detraibile dall’imposta IRPEF del premio pagato.

La legge, oltre ad avere il merito di aver introdotto un trattamento fiscale di favore in caso di assistenza e tutela alle persone con disabilità gravi, ha tipizzato, nell’ambito della normativa in commento, il contratto di Affidamento Fiduciario, conosciuto in dottrina, ma mai normato  e come tale esso è per la prima volta previsto e “nominato” in un testo di legge (l. n. 112 del 2016 c.c. sul “Dopo di noi”);

In tale quadro, il contratto di Affidamento Fiduciario appare strumento particolarmente adatto a svolgere una funzione latu sensu assistenziale nei confronti dei soggetti deboli,

Per la sua struttura si presta in modo particolarmente efficiente ad assicurare al disponente e/o ad altri soggetti bisognosi o svantaggiati,  assistenza personale, cure e sostegno.

Per contratto di affidamento fiduciario si intende, quindi, il contratto con il quale un soggetto, detto affidante o fiduciante, si accorda con un altro soggetto, detto affidatario o fiduciario, per “affidargli” determinati beni, attribuendogliene la titolarità “ temporanea “ affinché impieghi tali beni a vantaggio di uno o più beneficiari, secondo un programma delineato dall’affidante ed accettato dall’affidatario.

In questo modo i beni oggetto di affidamento fiduciario costituiscono un patrimonio segregato e a tutti gli effetti separato dal patrimonio personale dell’affidatario che, come tale, resta aggredibile solo dai creditori qualificati dalla destinazione, similmente a ciò che accade nell’istituto del trust[1].

Nell’ambito della legge “Dopo di noi”, l’affidamento deve essere indirizzato alla protezione degli interessi del beneficiario, qualificato dalla disabilità grave, secondo un programma che vincola le parti, prevedendone durata, obblighi, condizioni e modalità.

La legge 112/2016 prevede inoltre la presenza e l’individuazione del soggetto preposto al controllo delle obbligazioni poste a carico del fiduciario.

I fondi speciali, destinati all’attuazione del programma, amministrati con contratto di affidamento fiduciario, sono, pertanto, composti dai beni sottoposti a vincolo di destinazione e costituiscono un patrimonio separato in capo al fiduciario.

L’effetto separativo è garantito dalla costituzione di un fondo speciale sottoposto a vincolo di destinazione, non aggredibile, unitamente ai suoi frutti, né dai creditori personali della società fiduciaria né dai creditori personali di altri fiducianti.

L’esistenza di un programma, la separazione/segregazione, la surrogazione reale e la gestione dinamica, infatti, sono elementi idonei a venire incontro nel tempo alle mutevoli esigenze dell’assistendo, a proteggere i beni dalle aggressioni dei creditori dell’obbligato e ad assicurare l’adempimento da parte di quest’ultimo di prestazioni che spesso hanno carattere personale (assistenza personale, cure, alloggio presso l’obbligato stesso) e possono quindi essere insuscettibili di esecuzione in forma specifica, in modo più efficiente di quanto possa essere garantito da obbligazioni modali o dalla stipula di un contratto c.d. “di vitalizio improprio”.

Il contratto è disciplinato dal Diritto Italiano, le figure fondanti sono i “ GARANTI “ i quali hanno un controllo costante  sia sulle attività economico-finanziarie che per le attività medico-sanitarie mentre il fiduciario avrà un ruolo meramente amministrativo e gestionale, inteso come l’insieme delle volontà disposte dalla famiglia nell’interesse esclusivo del Disabile.

Le società fiduciarie – autorizzate e vigilate dal Ministero dello Sviluppo Economico e, ora, anche, in parte, dalla Banca d’Italia – per la loro esperienza operativa maturata nell’amministrazione di beni per conto di terzi, si pongono quali operatori particolarmente affidabili per l’amministrazione dei fondi speciali con vincolo di destinazione.