I piani di risparmio a lungo termine denominati “PIR Alternativi” sono uno strumento di investimento introdotto nel 2020 dal così detto “Decreto Rilancio”.

L’art. 136 del DL 18 maggio 2020 n. 34 (il “Decreto Rilancio”) introduce una nuova tipologia d  Piani individuali di risparmio a lungo temine, per i quali si conferma la completa esenzione da imposte sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria nonché l’esenzione da imposta sulle successioni nei trasferimenti per causa, di morte.

I PIR Alternativi  sono piani individuali di risparmio con l’obiettivo di incentivare gli investimenti nell’economia Reale, sia in capitale di rischio che in capitale di debito, canalizzando il risparmio privato verso l’imprenditoria italiana caratterizzata soprattutto da piccole e medie aziende in particolare nelle società non quotate come Scale Up e PMI.

Si tratta di “Investimenti tendenzialmente illiquidi“, perché rivolti a imprese italiane non quotate.

La definizione di “PIR Alternativi”, è data dalla condizione attribuita all’investitore di  effettuare investimenti in modo autonomo, rispettando determinati requisiti.

I PIR alternativi possono essere costituiti da persone fisiche fiscalmente residenti nel territorio Italiano,  destinando somme o valori fino ad un ammontare massimo, in ciascun anno solare, di 150 mila euro, per un totale conferito non superiore complessivamente ad euro 1.500.000.

Ciascuna persona fisica può costituire un solo PIR alternativo (e un solo PIR ordinario) ed ogni piano può avere un solo titolare.

I PIR Alternativi, a differenza di quelli così detti ordinari, danno l’opportunità all’investitore di costruirli a proprio piacimento inserendo prodotti di investimento dallo stesso detenuti o che intende detenere post costituzione del contratto di PIR Alternativo.

La principale differenza fra i PIR Ordinari ed i PIR Alternativi è costituita all’importo (i primi da 30 a 150 mila euro annui – i secondi da 150 mila ad 1.500.000 euro) e dall’ampliamento delle attività oggetto di investimento.

I PIR alternativi possono essere costituiti anche da enti di previdenza obbligatoria o forme di previdenza complementare nei limiti del 10% dell’attivo patrimoniale risultante dal rendiconto dell’esercizio precedente. Enti di previdenza e fondi, inoltre, possono istituire più piani, non applicandosi ad essi il limite di cui l’art. 1, comma 112 della legge 232/2016.

I PIR Alternativi sono adatti a investitori con patrimoni più elevati, in genere i cosiddetti “private” e “affluent”  in quanto caratterizzati da un livello di rischio più alto, che abbiano:

* un patrimonio che consente un’adeguata diversificazione

* conoscenze finanziarie e profilo di rischio elevati

* un orizzonte di investimento di medio-lungo termine

La costituzione del PIR Alternativi può avvenire attraverso un rapporto di amministrazione, anche fiduciaria, o di custodia o di gestione di portafoglio, esercitando l’opzione per l’applicazione del risparmio amministrato.

I PIR Alternativi possono essere costituiti:

  1. tramite apporto di denaro, tenendo conto dei vincoli di detenzione della liquidità. A tal fine è opportuno apportare il denaro sono nel momento in cui deve essere realizzato l’investimento.
  2. Tramite apporto di strumenti già detenuti.

I PIR alternativi devono rispettare dei limiti di composizione e di concentrazione previsti dalla normativa di riferimento e un “minimum holding period” di investimento di 5 anni.

Anche il PIR alternativo, al pari di quello ordinario, si costituisce mediante un rapporto di custodia od amministrazione con l’opzione per il regime fiscale del risparmio amministrato ovvero con una rubrica fondi, o polizza assicurativa.

L’investimento può avvenire direttamente o indirettamente, tramite Oicr conformi alla normativa.

L’investimento diretto, attraverso un intermediario come la società fiduciaria, consente di inserire nel PIR alternativo non solo singoli titoli ma anche fondi specializzati che investono in diverse asset class (per esempio, fondi di private debt e fondi di  private equity) che difficilmente un’unica società di gestione del risparmio consente di sottoscrivere.

In tal modo la diversificazione degli investimenti è ampia e profonda, non si resta vincolati ad una sola tipologia di fondi, si inseriscono nel PIR gestori specializzati nel loro rispettivo campo (equity, ad esempio, o debito).

Riepilogo delle specifiche:

  • Oltre ad un PIR ordinario è possibile detenere al massimo un solo PIR Alternativo.
  • Gli strumenti finanziari devono essere detenuti per almeno cinque anni: holding period.
  • Per i Pir Alternativi è previsto un plafond complessivo di 1.500.000 euro, con un limite, per ciascun anno solare, di 300.000 euro.
  • Gli investimenti devono rispettare il limite di composizione: almeno il 70% dei valori destinati al piano devono essere investiti nei cosiddetti “investimenti qualificati”, per almeno i due terzi dell’anno (quota obbligatoria).
  • Il restante 30%, può essere costituito da investimenti “non qualificati” o liquidità (quota libera).
  • Non più del 20% delle somme o valori investiti nel Piano può essere detenuto in depositi o in conti correnti, bancari e postali (limite alla liquidità).
  • Limite di concentrazione: non più del 20% delle somme o valori destinati nel piano può essere investito in strumenti finanziari emessi o stipulati con lo stesso soggetto o con un’altra società appartenente allo stesso gruppo.

Possono essere inseriti nel PIR Alternativo : quote di fondi comuni di investimento chiusi, quote di PMI e Start Up innovative, quote di S.r.l., mini bond.

Gli investimenti nei PIR Alternativi possono effettuarsi anche tramite la concessione di prestiti e l’acquisizione di crediti delle imprese (per esempio obbligazioni, come un mini-bond, e obbligazioni convertibili), in aggiunta alle classiche partecipazioni azionarie.

Oltre alle quote di S.p.a. possono essere vincolate in PIR anche quote di S.r.l.

Limiti di composizione del portafoglio PIR  

Il 70% deve essere composto da investimenti qualificati (quota obbligatoria).

La restante quota del 30% del valore complessivo può essere investita in qualsiasi strumento finanziario senza vincoli. Può essere composta anche per non più del 20% da liquidità (depositi o conti correnti, bancari e postali).

I vincoli di investimento dell’attivo del fondo devono essere rispettati, in entrambi i casi, per almeno i due terzi dell’anno solare.

Non più del 20% delle somme o valori destinati nel piano può essere investito in strumenti finanziari emessi o stipulati con lo stesso soggetto o con un’altra società appartenente allo stesso gruppo (limite di concentrazione).

Gli investimenti qualificati:

  • Azioni di SPA (quotate e non) emesse da imprese residenti in Italia e Stati Ue purché abbiano stabile organizzazione in Italia, diverse da quelle inserite negli indici FTSE MIB e FTSE Mid Cap di Borsa. Quindi società quotate sull’AIM e molte delle società quotate al segmento STAR di Borsa Italiana.
  • Quote di SRL sottoscritte o meno tramite piattaforme di equity crowdfunding
  • Minibond quotati e non
  • Finanziamenti tramite piattaforme di peer to peer landing
  • Investimenti nel capitale di società immobiliari residenti in Italia, sottoscritti anche con piattaforme di crowdfunding;)
  • Asset Backed Securities (ABS) emessi da veicoli di cartolarizzazione di crediti di imprese residenti in Italia, Stati UE o SEE, purché abbiano stabile organizzazione in Italia
  • OICR (Organismi di investimento collettivo di risparmio) aperti PIR compliant, fondi di private equity e fondi di private debt

Allo scopo di stimolare e incentivare l’importante funzione economico-sociale dei Pir, il legislatore italiano ha deciso importanti agevolazioni fiscali per chi li sottoscrive, in modo da renderli più appetibili rispetto ad altre forme di investimento.

Si tratta dell’esenzione dalla tassazione riguardante:

  1. redditi di capitale (dividendi, proventi OICR)
  2. redditi diversi (capital gain, escluse partecipazioni qualificate)
  3. imposta di successione

L’investimento nei PIR alternativi dà all’investitore i seguenti vantaggi fiscali, a condizione che lo stesso venga mantenuto per almeno cinque anni:

  • completa esenzione fiscale dei redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria prodotti dagli strumenti di investimento inseriti nel PIR Alternativo;
  • in caso di inserimento nel PIR Alternativo di quote di PMI e Start up innovative, la possibilità di vedersi riconosciuta l’esenzione di cui sopra e di poter usufruire delle detrazioni previste per gli investimenti effettuati in questa tipologia di società, l’uno non esclude l’altro;
  • possibilità di maturare un credito di imposta sulle minusvalenze realizzate su quanto investito nel 2022 seguendo determinate regole stabilite dalla Legge di Bilancio 2022 per il suo utilizzo;
  • completa esenzione dall’imposta di successione in caso di trasferimento agli eredi degli strumenti finanziari che compongono il PIR Alternativo costituito dal de cujus.

I redditi, prima della maturazione del periodo minimo di detenzione di cinque anni, possono essere reinvestiti ma non prelevati dal Piano; ove prelevati prima del termine di cinque anni e non reinvestiti essi sono soggetti ad imposta.

L’esenzione da imposta sulle successioni spetta in ogni caso, a prescindere dal vincolo temporale di detenzione.

Inoltre è possibile cumulare l’esenzione sui PIR con la detrazione (30% o 50%) per investimenti in start-up e PMI innovative. Se poi l’exit genera una plusvalenza questa è esente, se si genera una minusvalenza è possibile recuperarla in 15 anni.

Il PIR costituito  tramite fiduciaria consente di investire in tutte le tipologie suindicate

CTF – Società fiduciaria può costituire il PIR Alternativo per conto dell’investitore con o senza intestazione degli strumenti finanziari in esso introdotti, potendo amministrare, anche in diversa composizione, tutte le tipologie di attività finanziarie qualificabili per le agevolazioni tributarie, sia nella quota vincolata che nella quota libera.

Quote di fondi private equity e private debt anche istituiti da diverse società di gestione, nell’ottica della massima diversificazione dei rischi, ETF quotati ed altri strumenti finanziari inseribili nella quota libera e in quella vincolata.

Inoltre interveniamo al finanziamento di società non quotate anche attraverso obbligazioni, con partecipazione o meno agli utili dell’impresa, strumenti finanziari partecipativi, fino a contratti di associazione in partecipazione.