Le polizze vita sono un utile strumento di pianificazione patrimoniale.

La polizza vita è il contratto attraverso il quale l’impresa di assicurazione, dietro pagamento di un premio (unico o periodico) da parte del contraente (persona fisica o giuridica), si obbliga a erogare al beneficiario (persona fisica o giuridica) un capitale o una rendita in dipendenza del verificarsi di un evento attinente alla vita dell’assicurato (cfr. art. 1882 cod. civ.).

Il contratto di assicurazione sulla vita è quindi un contratto a prestazioni corrispettive e ad esecuzione continua, la cui obbligazione del contraente consiste nella corresponsione dei premi assicurativi mentre quella dell’impresa assicurativa si sostanzia nel versamento del capitale o della rendita.

Lo scopo del contratto è quello garantire la disponibilità di una somma di denaro o una rendita al beneficiario della polizza (c.d. carattere previdenziale).

Esse erogano un capitale non facente parte dell’asse ereditario del contraente, possono designare chiunque come beneficiario, hanno molteplici vantaggi fiscali (esenzione IRPEF ed esenzione dalle imposte di successione) e non possono essere né pignorate, né sequestrate.

Nel ramo vita l’entità della polizza e del premio si basa principalmente sulla possibilità che l’assicurato ha di vivere o morire entro una certa data.

Si tratta di una forma di risparmio, il cui scopo è tutelare l’assicurato e i suoi familiari dalla non conoscenza della durata della vita umana.

Gli eventi da cui proteggersi sono quindi la morte, ma anche l’invalidità e la vecchiaia.

Benefici fiscali

I capitali percepiti dai beneficiari di contratti di assicurazione sulla vita, in caso di morte dell’assicurato, sono completamente esenti da IRPEF.
Pertanto, l’intero ammontare delle somme corrisposte non è soggetto a tassazione e l’esenzione della tassazione concerne l’intera somma che risarcisce il verificarsi dell’evento morte.

Benefici patrimoniali: impignorabilità ed insequestrabilità delle somme assicurate.

Il comma 1 dell’art. 1923 cod. civ. prevede che le somme dovute dall’assicuratore al contraente o al beneficiario non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare.

 Così né i creditori del contraente, né quelli del beneficiario potranno agire in rivalsa sulle somme che il rispettivo debitore potrà chiedere all’assicuratore.

  1. Benefici successori

Il capitale liquidato risulta fuori dall’asse ereditario del contraente e non è soggetto a imposta di successione (beneficio de iure proprio). Solo il diritto di riscatto entra nella successione e subisce tassazione.

Le parti del contratto assicurativo sono le seguenti:

  • Il Contraente: colui che stipula il contratto in nome e per conto proprio, o in nome e per conto altrui. Egli costituisce il rapporto assicurativo, insieme all’assicuratore ne è il soggetto, la parte contrattuale.

Il contraente da un lato ha l’obbligo di pagare il premio, dall’altro può disporre del contratto, sia designando o revocando il beneficiario, sia riducendone o addirittura annullandone il valore economico attraverso l’esercizio del diritto di riscatto.

Il contraente potrà essere anche la società fiduciaria, la quale sottoscriverà la polizza in nome proprio, ma per conto della persona fisica fiduciante.

Quest’ultimo sarà tutelato nei confronti dei terzi dal segreto fiduciario.

Tale segreto sarà opponibile anche per quanto riguarda la qualità del soggetto beneficiario della polizza (l’obbligo di riservatezza sui dati relativi ad un contratto di assicurazione sulla vita, è stato infatti confermato dalla Cassazione n. 17790/2015).

  • L’Assicurato: è il portatore del rischio, la persona fisica sulla quale viene stipulato il contratto. È dunque il soggetto alla cui morte o sopravvivenza l’assicuratore dovrà eseguire la prestazione prevista dal contratto, pagando il capitale o la rendita predeterminata.
  • L’Assicuratore: è colui che assume il rischio e s’impegna a pagare il beneficiario al verificarsi del sinistro o dell’evento;
  • Il Beneficiario: il destinatario delle prestazioni che l’assicuratore è tenuto a compiere qualora si verifichi il sinistro o l’evento . la designazione del beneficiario è libera e può essere fatta nel contratto, o con successiva dichiarazione scritta comunicata all’assicuratore in qualsiasi momento, oppure anche per l’identità del beneficiario può essere mantenuta segreta (cfr. parte sulla riservatezza in caso di intestazione fiduciaria della polizza)

CTF, nell’ambito dei servizi offerti ai propri fiducianti, può sottoscrivere una polizza assicurativa sulla vita con compagnie di diritto Italiano e/o Estere , prevedendo:

  • quale evento assicurato il decesso dell’assicurato o di entrambi gli assicurati;
  • quale beneficiario effettivo l’erede/eredi legittimi del contraente o un soggetto terzo.

Il fiduciante conserva sempre la possibilità di disporre dei beni oggetto del Mandato fiduciario.

Ai fini di una pianificazione fiscale del proprio patrimonio, ogni persona fisica usando lo schermo della CTF , potrà diventare contraente e beneficiario di polizze vita pagando il relativo premio ad una compagnia di assicurazione.

La sottoscrizione di una polizza vita costituisce uno strumento semplice per tutelare il patrimonio, per esempio se si intende pianificare l’eredità attraverso la designazione di uno o più beneficiari che non rientrano nell’asse ereditario o differire il versamento di un capitale o di una rendita in seguito di decesso dell’assicurato, sottraendolo all’imposta sulle persone fisiche e a quella sulle successioni.

Per i detentori di patrimoni più consistenti è possibile inoltre valutare la convenienza del “ Private Insurance “, vale a dire la costruzione di polizze vita ad hoc ubicate in altri paesi, nel caso si volesse usufruire di tassazioni più favorevoli previste all’estero.

Tra i vantaggi di questa servizio, si segnala ad esempio:

La possibilità di costituzione di un patrimonio impignorabile per legge  il Codice civile stabilisce l’impignorabilità e insequestrabilità delle polizze vita (i capitali non possono essere sottoposti ad azione esecutiva o cautelate, se i conferimenti sono eseguiti prima di un anno anteriore all’apertura di un eventuale fallimento, quindi fatta salva la revocatoria fallimentare e altre tutele), CTF limita i propri interventi qualora rileva un uso dello strumento non tanto con finalità previdenziali, quanto elusivo degli interessi dei creditori.

– Nel caso la Compagnia estera non operi direttamente in Italia, CTF opera quale rappresentante fiscale della compagnia stessa o quale contraente della polizza cui è stato trasferito il contratto assicurativo e optando per l’applicazione del risparmio amministrato.

– Le movimentazioni dei pagamenti (premi e riscatto) resta all’interno degli Intermediari Italiani – viene assicurare la massima riservatezza per il fiduciante (il quale non dovrà compilare il quadro RW della dichiarazione dei redditi annuale).

– La compagnia Estera, il rappresentante fiscale o la CTF operano da sostituti di imposta, applicando la tassazione sostitutiva al momento del Riscatto.

  • FLESSIBILITA’

Nel riscatto della polizza.

Nella modifica dei beneficiari in qualunque momento.

Nel numero dei contraenti (anche 2) e dei beneficiari.

La Cassazione ha inoltre stabilito che, in materia di intestazione fiduciaria di polizze, l’investitore non è la società fiduciaria ma la persona fisica fiduciante, l’adempimento degli obblighi dell’intermediario finanziario devono essere valutati nei confronti di quest’ultimo, e non nei confronti della società fiduciaria, avuto riguardo alla precipua funzione di rimozione delle asimmetrie informative della disciplina del rapporto fra investitore e intermediario finanziario.